CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29587
Tributi – Imposta sugli intrattenimenti (ISI) – Riscossione – Cartella di pagamento – Monopoli – Dichiarazione di disinstallazione di apparecchi automatici
Rilevato che
1. La società T. srl in liquidazione impugnava la cartella di pagamento con la quale l’amministrazione dei monopoli aveva chiesto il pagamento di euro 35.175,21 a titolo di ISI per il 2004.
La società per l’anno in questione aveva versato 4/12 dell’imposta a seguito della dismissione a far tempo dal primo maggio 2004 degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui al comma 7, lettera b), dell’art. 110 TULPS, come modificato dall’articolo 39, comma 7, d. l. n. 269 del 2003.
La ricorrente evidenziava che le norme citate avevano modificato il precedente regime che prevedeva il pagamento dell’imposta per l’intero anno per gli apparecchi installati prima del primo marzo, mentre i Monopoli osservavano che la norma prevedeva che per gli apparecchi in funzione al primo marzo il pagamento doveva essere forfettario in un’unica rata annuale.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia respingeva il ricorso e la società ricorrente proponeva appello.
3. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva l’appello evidenziando che l’imposta doveva essere calcolata in base in base ai mesi effettivi perché gli apparecchi erano stati installati dopo il 31 marzo 2004.
Il sistema di calcolo, effettuato su una base imponibile forfettaria, presupponeva la possibilità di utilizzo degli apparecchi. Nella specie era pacifico che la ricorrente aveva rimosso nel termine di legge gli apparecchi non convertiti in quelli per il gioco lecito. La rimozione aveva fatto venir meno ogni possibilità di incassi e, dunque, in base all’interpretazione della norma fiscale conforme alle previsioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost, l’imposta comunque calcolata su base forfettaria andava limitata ai 4 mesi di incassi presunti e potenziali mentre non si poteva tener conto del periodo durante il quale per factum principis l’apparecchio non aveva dato alcun reddito neppure in via potenziale.
4. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base di un motivo di ricorso 5. Resiste con controricorso la società T. srl in liquidazione che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo.
Considerato che
1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 14 bis del d. p. r. n. 640 del 1972, dell’art. 110 r. d. n. 773 del 1931, dell’art. 22 della l. n. 289 del 2002, dell’art. 39 del d. l. n. 269 del 2003, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 326 del 2003 e dell’art. 1, comma 496, della l. n. 311 del 2004 in relazione all’art. 360, n. 3, c. p. c.
Secondo la ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale ha errato nell’interpretazione del quadro normativo dettato per gli apparecchi di cui al comma 7, lettera b), dell’art. 110 del TULPS vigente all’epoca dei fatti.
Il Giudice dell’appello ha ritenuto l’imposta dovuta solo in relazione al periodo di sussistenza del presupposto impositivo che ha frazionato in relazione al periodo di effettivo utilizzo degli apparecchi, ovvero fino al 31 maggio 2004. In realtà il presupposto dell’imposta, ai sensi dell’articolo 14 bis del DPR n. 640 del 1972, era da ricondurre all’installazione degli apparecchi, e si intendeva installato l’apparecchio per il quale al 31 dicembre di ogni anno non era comunicata al competente ufficio regionale dei monopoli, apposita dichiarazione di disinstallazione.
Inoltre, il regime tributario di liquidazione dell’imposta prevedeva che la stessa dovesse essere versata in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno, ovvero entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione degli apparecchi installati dopo il primo marzo di ogni anno.
A parere della ricorrente, il comma 3-bis dell’articolo 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972, introdotto dal comma 11 dell’articolo 39 del d.l. n. 326 del 2003 aveva previsto per l’anno 2004 in euro 2500 l’importo forfettario medio dovuto per gli apparecchi di cui alla lettera B), del comma 7 dell’articolo 110 R.D. 18 giugno 1931 n.773, in tal modo tenendo conto di tutti gli apparecchi utilizzati fino al 30 aprile 2004 e poi divenuti illeciti.
A dimostrazione di ciò la ricorrente evidenzia che per gli anni precedenti l’imponibile medio forfettario era pari ad euro 4100 e dunque il legislatore nel fissare la base imponibile al 31 maggio 2004, data di rimozione degli apparecchi, aveva diminuito l’imponibile medio forfettario annuo a euro 2500 in considerazione della possibilità di utilizzo di tali apparecchi solo per i primi 4 mesi del 2004. A dimostrazione ulteriore di ciò era il fatto che l’imponibile medio forfettario annuo per gli apparecchi diversi dalla lettera B) e di cui alle lettere A) e C) dell’articolo 110 R.D. 18 giugno 1931 n.773 era stato aumentato.
2. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto art 360, n. 5, c.p.c., in relazione agli art. 91 e 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese per la particolarità della vicenda. La sentenza avrebbe violato il principio della soccombenza in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificarne la deroga.
2.1 Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla società controricorrente.
L’eccezione è fondata.
La sentenza impugnata è stata depositata in data 29 agosto 2012 e non è stata notificata. Nella specie il termine per impugnare era di 6 mesi ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, essendo il procedimento iniziato in data successiva al 4 luglio 2009. Deve precisarsi, inoltre, che la sentenza è stata depositata durante il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché, ai sensi dell’art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 792, in combinato con l’art. 155 c.p.c, il dies a quo coincide con il 16 settembre 2012 (01 settembre nella formulazione vigente) che non deve essere computato (Sezioni Unite del 05 ottobre 2009, n. 21197).
I sei mesi per l’impugnazione, dunque, scadevano il 16 marzo 2013, mentre il ricorso è stato notificato alla controricorrente in data 11 aprile 2013, allorché il suddetto termine ex art. 327 c.p.c. era abbondantemente scaduto.
6. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Infatti Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo Sez. 6- L, Ord. n. 1778 del 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 4.100, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
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