CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29594 – L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione costituisce manifestazione unilaterale di volontà per cui si applica il principio di irretrattabilità della manifestazione di volontà negoziale unilaterale pervenuta a conoscenza della controparte