CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29599
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione tramite posta – Termini per il ricorso
Premesso che
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 18 dicembre 2012, n. 18, e asseritamente notificatale il 28 gennaio 2013, con la quale la commissione, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la cartella emessa da essa ricorrente nei confronti di V.D., per il recupero a tassazione delle ritenute d’acconto, da lui scomputate dal reddito professionale, in misura superiore a quella per la quale le ritenute erano state versate dai sostituti d’imposta;
2. il contribuente resiste con controricorso con il quale tra l’altro contesta la tempestività del ricorso;
3. il ricorso è inammissibile in quanto, a fronte del fatto che la sentenza impugnata risulta (da documentazione in atti) essere stata inviata a mezzo raccomandata dal D. alla Agenzia il 22 gennaio 2013, l’Agenzia ha allegato di aver ricevuto la notifica della sentenza il 28 gennaio 2013 ma di tale allegazione ha omesso di dar prova (tramite l’unico mezzo a tal fine utile ossia la produzione della relata di notificazione, integrata dall’avviso di ricevimento della raccomandata) così rendendo impossibile verificare, e per conseguenza non potendosi che escludere, la tempestività del ricorso (notificato il 27 marzo 2013) rispetto al termine, previsto dall’art. 325 c.p.c., di sessanta giorni dalla notifica della sentenza (art. 326 c.p.c.);
5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere a V.D. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2300,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
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