CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2020, n. 25985
Nullità della sentenza – Omessa lettura del dispositivo in udienza – Risarcimento del danno
Rilevato che
1. Con sentenza n. 2204 depositata il 27.4.2016, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice di prime cure che aveva respinto la domanda di V. J. di risarcimento del danno nei confronti della società A. B. s.r.l. per infortunio sul lavoro subito in data 4.2.2009, ritenendo preliminarmente infondata l’eccezione di nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza, sia in quanto lo stesso risultava depositato in cancelleria lo stesso giorno dell’udienza di discussione sia sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che, anche a fronte di una tale ipotesi di nullità, escludeva l’applicazione degli artt. 353 e 354 cod.proc.civ.;
2. propone ricorso il lavoratore affidandosi a due motivi; la società A. B. resiste con controricorso, la società A. s.p.a., chiamata in giudizio a garanzia del datore di lavoro sin dal primo grado, è rimasta intimata;
3. per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod.proc.civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione, la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione (cfr., da ultimo, Cass. n. 26429 del 2017).
Considerato che
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. – violazione degli artt. 156 e 429 cod.proc.civ., e, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, nelle cause soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, si censura la decisione della Corte distrettuale che ha omesso di rinviare la causa al giudice di primo grado;
2. con b secondo motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. – violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., per aver, la Corte distrettuale, trascurato di applicare la compensazione (quantomeno parziale) delle spese di lite a fronte della fondatezza del motivo di appello concernente la nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo in udienza;
3. Il primo motivo di ricorso concernente l’omessa lettura in udienza del dispositivo della sentenza di primo grado è inammissibile, per plurime ragioni;
4. nel caso in esame il motivo censura solo una delle due rationes decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento del rigetto dell’impugnazione proposta dallo J.; in particolare, il motivo non investe l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per asserita omessa lettura del dispositivo era infondata perché quest’ultima risultava documentata, per implicito, da un altro atto processuale o circostanza (diversi dalla menzione nella sentenza o nel verbale di udienza) consistente nel deposito in cancelleria della sentenza di primo grado nella stessa data in cui era stata tenuta l’udienza di discussione;
5. inoltre, è carente l’interesse a dedurre la nullità con il ricorso per Cassazione in quanto, come questa Corte ha già affermato, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall’art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l’appello, possa né rimettere la causa al primo giudice – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli art. 353 e 354 c.p.c. – né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito; pertanto, qualora il giudice d’appello proceda, come nel caso di specie, all’esame delle altre censure dedotte con l’impugnazione, difetta l’interesse a far valere come motivo di ricorso per Cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d’appello, perché l’eventuale rinvio ad altro giudice d’appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi d’impugnazione (Cass. n.13781 del 2001; Cass. n. 10869 del 2006; da ultimo, Cass. n. 4385 del 2020).
6. il secondo motivo non è fondato posto che la sentenza impugnata non ha accolto, nemmeno parzialmente, il motivo di appello concernente la nullità della sentenza di primo grado (per omessa lettura del dispositivo in udienza) e, in ogni caso, questa Corte ha affermato che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito, e conseguentemente, la valutazione della ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all’obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei (Cass. n. 1898 del 2002);
7. in conclusione, il ricorso non è fondato e le spese di lite seguono la soccombenza come previsto dall’art. 91 cod.proc.civ.;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4385 - Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25306 depositata il 25 agosto 2023 - Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza stessa…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10184 depositata il 17 aprile 2023 - Nel rito c.d. Fornero, di cui all’art. 1, commi 47 e ss., della l. n. 92 del 2012, non è prevista la lettura del dispositivo in udienza e l’eventuale pronuncia, che comunque vi sia stata,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35057 - Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2022, n. 17286 - In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. - applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19775 - Nel rito del lavoro, l'unica deroga al principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…
- Interessi sul ritardato pagamento dei tributi: pre
La prescrizione degli interessi sul ritardato pagamento dei tributi costituiscon…