CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33804
Assegno ordinario di invalidità – Requisito sanitario – Accertamento – Insussistenza – Superamento del limite reddituale ex art. 152 att. c.p.c – Condanna alle spese
Rilevato in fatto
che, con decreto depositato il 23.12.2016, il Tribunale di Velletri ha omologato l’accertamento peritale concernente l’insussistenza in capo a R.C. delle condizioni sanitarie utili a guadagnargli l’assegno ordinario di invalidità e, ritenuto il superamento del limite reddituale di cui all’art. 152 att. c.p.c., ha condannato la parte istante alla rifusione delle spese;
che avverso tale pronuncia R.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione;
Considerato in diritto
che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità argomentata dall’INPS sul rilievo che quello in oggetto non sarebbe un ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma un ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., dovendo piuttosto ritenersi che, a seguito dell’introduzione dell’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c. da parte dell’art. 2, d.lgs. n. 40/2006 (secondo cui “le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze e ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge”), la differenza tra ordinarietà e straordinarietà del mezzo attiene semplicemente alla circostanza che la ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato sia prevista dalla legge processuale o piuttosto si ponga come rimedio ex art. 111 Cost. nei confronti provvedimenti decisori di carattere definitivo e non altrimenti impugnabili, ferma restando, nel resto, l’unicità della disciplina dell’impugnazione in sede di legittimità;
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 152 att. c.p.c. e degli artt. 76, comma 1, e 92, T.U. n. 115/2002, per avere il Tribunale ritenuto superato il limite reddituale senza considerare il necessario innalzamento della soglia in presenza di figli conviventi, che era stata oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso introduttivo;
che l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del motivo per non avere il ricorrente trascritto il contenuto della dichiarazione e non aver indicato la sede processuale ove reperirla;
che questa Corte ha avuto modo di chiarire che il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare la sede processuale in cui il documento risulta prodotto, di talché la mancata indicazione del luogo del processo in cui esso è rintracciabile è sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato trascritto o meno nel corpo del ricorso (così Cass. n. 28184 del 2020 cui hanno dato continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760, 24434 e 30378 del 2022);
che, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente rimarcato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (così Cass. S.U. n. 8950 del 2022), non pare al Collegio che tanto possa implicare la necessità di sottoporre a revisione il principio di diritto affermato da Cass. n. 28184 del 2020 e succ. conf., ove si osservi che la stessa sentenza della Corte europea dianzi cit., nell’accertare la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, non ha in alcun modo stigmatizzato la necessità che il ricorrente debba brevemente trascrivere i “passaggi pertinenti” del documento su cui si fonda il ricorso e operare il necessario “riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso“, ma ha semplicemente ritenuto che nel caso sottoposto al suo scrutinio, ad onta della declaratoria d’inammissibilità pronunciata da questa Corte, tali obblighi fossero stati rispettati (cfr. par. 86-95 della motivazione);
che, nel caso di specie, il ricorrente ha bensì trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto della dichiarazione sostitutiva della certificazione reddituale allegata al ricorso ex art. 445-bis c.p.c. (rectius: un brano del ricorso ex art. 445-bis c.p.c. in cui si dice che al ricorso sarebbe allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulterebbe che “relativamente all’anno 2014 il nucleo familiare risulta composto da 4 componenti e ha un reddito familiare imponibile pari a € 24.618,98: inferiore al limite previsto dall’art. 152, disp. att. c.p.c.“: cfr. pagg. 1-2 del ricorso per cassazione), ma non ha in alcun modo indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tale dichiarazione sarebbe reperibile, figurando invece tra gli allegati al ricorso per cassazione soltanto una dichiarazione del 16.6.2017, dunque posteriore rispetto al decreto qui impugnato;
che all’uopo non può rilevare la trasmissione presso questa Corte del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento nell’ambito del quale è stata emessa la pronuncia impugnata, essendo tale adempimento richiesto al diverso fine della procedibilità del ricorso e avendo Cass. S.U. n. 22726 del 2011 fatto comunque salva l’esigenza di indicare specificamente, a pena d’inammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c., l’esatta collocazione degli atti, dei documenti e dei dati necessari al loro reperimento (da evincersi, ovviamente, giusta la previsione di cui all’art. 36, penult. co., att. c.p.c., secondo il quale “nella facciata interna della copertina [del fascicolo di cancelleria] è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi“);
che, pertanto, a prescindere dalla possibilità di considerare assolto l’onere di trascrizione della dichiarazione sostitutiva mediante la trascrizione di un diverso atto che ne riassume il contenuto, deve reputarsi che l’odierno ricorrente non abbia comunque ottemperato al diverso e concorrente obbligo concernente l’indicazione del luogo processuale in cui il documento (nella specie: la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso ex art. 445-bis c.p.c.) sarebbe reperibile;
che il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.