CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26127
Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica alla curatela e non al contribuente fallito – Intimazione di pagamento al contribuente – Legittimità
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello principale proposto dal Concessionario e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale dì Latina n. 6774/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Maurizio P. avverso intimazione di pagamento IRPEF 1996;
il contribuente è rimasto intimato
Considerato che
1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. denunciando, in rubrica, ccviolazione e falsa applicazione dell’art. 43 R.D. 267/1942>> per aver fatto conseguire l’illegittimità della pretesa tributaria dalla mancata notifica della cartella di pagamento, prodromica all’atto di intimazione di pagamento impugnato, anche al contribuente, nei confronti del quale era intervenuta dichiarazione di fallimento;
1.2. la doglianza è fondata in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di accertamento, l’omessa notifica al fallito dell’atto impositivo, pur in presenza di regolare notifica al Curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, non determina irritualità, nullità o inesistenza di tale atto, poiché l’obbligo di notificazione al contribuente fallito è strumentale a consentire allo stesso l’esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile solo nell’inerzia degli organi della procedura fallimentare (cfr. Cass. n. 5384/2016, 5392/2016);
1.3. in particolare, è stato anche ribadito, in tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo (cfr. Cass. n. 8034/2017);
1.4. la mancata notifica dell’atto impositivo ha conseguenze quindi non per il processo ma per l’efficacia della pretesa tributaria nei confronti del contribuente fallito;
1.5. la CTR non si è quindi conformata ai principi di diritto dianzi illustrati avendo confermato l’annullamento dell’atto impositivo sul presupposto della sua notifica al solo curatore e non anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale;
2.1. va respinto invece il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi <<sulla eccezione dell’Ufficio relativa all’inammissibilità di tutte le eccezioni relative alla cartella di pagamento … in quanto tardive ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 546/92, per non avere il sig. P. tempestivamente impugnato né l’avviso di intimazione … notificatogli in data 15.05.2010, né il successivo avviso di intimazione … notificatogli in data 13.2.2013>>;
2.2. il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del Giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere infatti escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. nn. 1360/2016, 3417/2015, 452/2015);
2.3. con evidenza non è configurabile nel caso in esame il vizio denunciato di omessa pronuncia sulle questioni dianzi indicate, essendovi comunque stata una pronuncia in ordine alla nullità della cartella per mancata notifica nei confronti del contribuente, con implicita declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi di appello;
3. ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice a quo affinché proceda al riesame della vicenda processuale alla luce dei superiori principi, oltre che a regolare le spese di questo grado.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.
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