CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26180
Tributi – TARSU – Immobili destinati ad alberghi – Applicazione tariffa più elevata rispetto alle abitazioni
Rilevato che
1. Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Pisa la società R.V. Hotel di P.M. e N. & C. s.n.c. impugnava un avviso di pagamento notificatole dalla S.E.P.I. – Società delle Entrate di Pisa -, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’anno 2010.
La ricorrente, titolare di una struttura alberghiera situata nel Comune di Pisa, eccepiva, tra l’altro, l’illegittimità dell’avviso di pagamento per mancanza di una legge che prevedesse espressamente l’applicazione della TARSU nel periodo di riferimento nonché per violazione degli artt. 61, 68 e 29 del d.lgs. n. 507/1993, i quali prevedevano un trattamento tariffario identico per gli esercizi alberghieri e le abitazioni, mentre il Comune di Pisa aveva applicato immotivamente tariffe nettamente superiori; eccepiva altresì l’illegittimità del regolamento comunale presupposto dall’avviso di liquidazione in contestazione per vizio di competenza funzionale, in quanto la tariffa era stata approvata dalla Giunta municipale anziché dal Consiglio.
La S.E.P.I. resisteva in giudizio sostenendo l’infondatezza di tutte le eccezioni avversarie.
2. Con sentenza n. 26/6/12 la Commissione tributaria provinciale adita, in parziale accoglimento del ricorso, riteneva fondata solo l’eccezione relativa al difetto di motivazione delle Delibere comunali in relazione alla quantificazione della maggior tariffa, riducendo conseguentemente l’importo richiesto nella misura prevista per le utenze domestiche e respingendo le ulteriori eccezioni.
3. Avverso tale pronuncia proponeva appello la S.E.P.I. sostenendo l’erroneità della sentenza appellata per la parte in cui riteneva illegittima la determinazione di tariffe differenziate in carenza di adeguata motivazione, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale e collettivo, per il quale non sussisterebbe alcun obbligo di motivazione.
4. Con sentenza n. 1859/16/14, depositata il 30 settembre 2014 e notificata il 24 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale di Firenze accoglieva l’appello confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e compensava le spese processuali.
5. Avverso tale sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria.
Resiste con controricorso la S.E.P.I.
4. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente sottoscritto dal difensore munito di apposita procura, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
Considerato che
In data 8 aprile 2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo difensore – avv. R.T., munito di procura speciale con espresso conferimento della facoltà di rinunciare agli atti ed accettato dalla parte resistente e dai suoi difensori.
La rinuncia è rituale essendo stato rispettato il requisito di cui al secondo comma dell’art. 390 c.p.c.
Ne consegue che deve senz’altro dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione a norma dell’art. 391 c.p.c. per intervenuta rinuncia (cfr., in vicende analoghe, Cass., Sez. Un, 4 maggio 2018 n. 10775 e Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018 n. 12569).
Avendo, peraltro, la parte resistente prestato adesione alla rinuncia (espressamente aderendo alla compensazione delle spese), ai sensi dell’ultimo comma di tale norma non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Non vi è luogo all’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità della stessa, e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01; Cass. sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 — 01; Cass. S.U., di 9/11/2018 n. 28650, non massimata).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.
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