CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22514
Tributi – Notifica a mezzo posta – Consegna all’indirizzo del destinatario – Firma del consegnatario sull’avviso di ricevimento illeggibile – Presunzione di avvenuta consegna salvo querela di falso – Validità della notifica
Rilevato che
– Il contribuente in epigrafe proponeva opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Gerit sull’immobile di sua proprietà sito in Roma, via G.V. n. xx, deducendo che l’iscrizione in parola era avvenuta sulla scorta di due cartelle di pagamento che assumeva mai notificategli.
– La CTP di Roma accoglieva il ricorso sul presupposto della ritenuta inesistenza della notifica delle cartelle correlate all’ipoteca impugnata.
– La CTR disattendeva il successivo appello dell’agente della riscossione, confermando la sentenza di primo grado.
– Equitalia Gerit affida il proprio ricorso ad un unico motivo.
– Resiste con controricorso il contribuente, che spiega altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, deposita denuncia.
Considerato che
Con il proprio motivo unico di ricorso, l’agente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, 149 c.p.c., 2700 c.c., 7, comma 4, l. n. 890 del 1982, per avere il giudice di merito ritenuto invalida la notifica delle cartelle esattoriali presupposte dall’iscrizione ipotecaria, a cagione della non intellegibilità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento dalla persona alla quale gli atti venivano consegnati dall’ufficiale postale e della mancata identificazione del consegnatario attraverso le caselle apposte sugli avvisi anzidetti.
– Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il contribuente censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 210 c.p.c. nonché degli artt. 61, 7, 36, 23 d.lgs. n. 546 del 1992 e del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c..
– Il motivo unico del ricorso agenziale va accolto.
– Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7 l. n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c. (v. Cass., sez. un., n. 9962 del 2010; cfr. anche Cass. n. 16289 del 2015).
– Segnatamente, è d’uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all’indirizzo del destinatario; ii) il consegnatario dell’atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell’avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.
– Nella specie, la CTR si è limitata, in distonia con il riassunto e ribadito principio nomofilattico, a rilevare che: le caselle sull’avviso non risultavano sbarrate; l’identificazione della persona del ricevente rimaneva incerta per l’illegibilità della firma. Dal che il giudice ha tratto l’erroneo convincimento dell’inesistenza delle notifiche.
– Per converso, la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca si inseriva in una sequenza ordinata di atti, nel cui quadro a precederla constava la rituale notifica delle cartelle di pagamento.
– Il ricorso dell’agente della riscossione va pertanto accolto.
– L’unico mezzo di ricorso incidentale è, viceversa, infondato ed esige il rigetto.
– Non sussiste omessa pronuncia dacchè la CTR ha preso in esame le censure del contribuente e le ha motivatamente disattese.
– Questa Corte ancora di recente ha osservato che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, o su un motivo d’appello, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice ogni statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio o sul motivo di gravame, mentre rientra nell’ambito dell’art. 360, comma 1, c.p.c. e soggiace pertanto ai relativi limiti di ammissibilità ogni altra censura che riguardi il quomodo della motivazione (v. Cass. n. 543 del 2020; Cass. n. 20828 del 2018; Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 14474 del 2016; Cass. n. 7653 del 2012).
– Tuttavia, il vizio motivazione della sentenza impugnata, pur adombrato dal ricorrente incidentale, non può certo valere a sottrarre al giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento; ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame – nel caso di specie in realtà avvenuto – di un punto decisivo della controversia, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Viceversa, nal caso che occupa la decisione della CTR ha efficacemente valorizzato – con motivazione asciutta, ma che ben lascia intuire la ratio decidendi – la ragione per la quale ha ritenuto di disattendere in parte qua l’appello del contribuente. Del resto, al fine della congruità della motivazione è sufficiente che da questa risulti l’elemento valorizzato nell’impianto argomentativo, senza una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quello utilizzato.
– In ultima analisi, accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del* contribuente. All’iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 il contribuente non rivolgeva ulteriori censure al netto dell’esclusa mancanza della notifica della cartella di pagamento.
– Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate dalla soccombenza e liquidate nella misura esposta in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso di Equitalia Sud s.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Roma (già Equitalia Gerit s.p.a.);
rigetta il ricorso incidentale del contribuente; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna V.P. al pagamento in favore di Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.) le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
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