CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2019, n. 23038
Contratti di appalto – Contribuzione – Pretesa contributiva dell’Inps – Responsabilità solidale
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 1°.8.2017, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da P.L.G., in proprio e n.q. di legale rapp.te del Consorzio A. soc. coop. sociale, avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti quale condebitore in solido della sua consorziata A. Onlus;
che avverso tale pronuncia P.L.G., in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e conseguente falsa applicazione degli artt. 2615 c.c. e 29, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse onere del Consorzio provare che i contratti di appalto che avevano dato luogo all’occupazione di manodopera per la quale erano stati richiesti i contributi non pagati erano stati stipulati direttamente da A. Onlus e non dal Consorzio medesimo;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte territoriale rilevato che la circostanza dell’avvenuta stipula dei contratti di appalto da parte di A. Onlus non aveva formato oggetto di contestazione dell’INPS;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di falsa applicazione dell’art. 2560, comma 2°, c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’esonero del Consorzio dalla responsabilità solidale presupponesse la prova della stipula dei contratti da parte di A. Onlus;
che il primo motivo è manifestamente fondato, essendosi chiarito che, nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l’Istituto) assuma fondati sul rapporto ispettivo (Cass. n. 14965 del 2012), e avendo pertanto errato la Corte territoriale ad addossare all’odierno ricorrente la prova dell’avvenuta stipulazione da parte di A. Onlus dei contratti di appalto in relazione ai quali si era avuta l’occupazione di manodopera per la quale era emerso il credito per contributi previdenziali, costituendo piuttosto l’avvenuta stipulazione ad opera del Consorzio il fatto costitutivo della pretesa fatta valere nei suoi confronti dall’INPS;
che, conseguentemente, assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.