CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19281

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Rinuncia al giudizio – Effetti – Estinzione del giudizio – Compensazione delle spese

Rilevato che

1. Il Comune di Montemaggiore Beisito, in forza di due motivi, ha chiesto di cassare la sentenza n. 52/30/2008, depositata il 12 maggio 2008, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale aveva respinto l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal Comune avverso l’avviso di accertamento con cui l’amministratore finanziaria aveva disconosciuto il credito Iva maturato con riferimento all’anno di imposta 2002 e riportato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo per difetto di continuità delle dichiarazioni;

2. – Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate ha instato per il rigetto dell’avversa impugnazione.

3. – Il contribuente, con memoria depositata il 15 giugno 2019, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. con la legge 1 dicembre 2016 n. 225, (GU n. 282 del 2-12-2016), allegando la documentazione da cui risulta il pagamento integrale del debito tributario;

4. – L’art. 6 cit., prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti alla riscossione e nella fattispecie sussistono i presupposti previsti dal citato articolo;

5. – la rinuncia al giudizio comporta la compensazione delle spese di lite (Sez. 5, n. 10198/2018)

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, spese compensate.