CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19289
Tributi – IRPEF – Accertamento plusvalenza da cessione di terreno edificabile – Estensione della valutazione effettuata ai fini dell’imposta di registro – Illegittimità
Ritenuto che
Con atto di compravendita registrato il 7.7.2003 V.G., unitamente al fratello V.M., cedeva alla società S.G. srl un terreno edificabile sito nel Comune di Venezia al prezzo dichiarato di euro 968.145.
Poiché, ai fini dell’imposta di registro, il valore del terreno era stato definito dalla società acquirente, mediante accertamento con adesione, nell’importo di euro 1.053.070, l’Agenzia delle Entrate notificava a V.G. un avviso di accertamento con il quale determinava il corrispettivo nel medesimo importo di euro 1.053.070 stabilito ai fini dell’imposta di registro, con conseguente accertamento della maggiore plusvalenza ai fini Irpef.
Contro l’avviso di accertamento V.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che lo accoglieva con sentenza n.18 del 2009.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n.9 del 25 gennaio 2011. Il giudice di appello affermava la “non automatica estensione della valutazione effettuata ai fini dell’imposta di registro alla determinazione della plusvalenza”.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.
V.G. resiste con controricorso.
Considerato che
1. il primo motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione dell’art.38 DPR 600/73; artt.2697, 2727-2729 c.c.; artt.81-82 DPR 917/86, in combinato disposto in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’accertamento con adesione del maggior valore del terreno effettuato dal venditore ai fini dell’imposta di registro non sia idoneo a provare la sussistenza di un maggior corrispettivo di vendita.
2. Il secondo motivo denuncia:” Violazione e falsa applicazione dell’art.38 DPR 600/73; artt. 2697, 2727-2729 c.c.; artt. 81-82 DPR 917/86, in relazione all’art. 360 n.3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’accertamento del maggior valore del terreno sia utilizzabile esclusivamente nei confronti dell’acquirente che ha definito l’imposta di registro mediante accertamento con adesione.
3.Il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR 600/73; artt. 2697, 2727-2729 c.c.; artt. 81-82 DPR 917/86, in relazione all’art. 360 n.3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto non utilizzabile nei confronti del venditore il valore definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Con norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, l’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 147 del 2015 ha stabilito che l’art. 68 del TUIR relativo alle plusvalenze di cui alle lett.a) e b) dell’art. 67, si interpreta nel senso che, per la cessione di immobili, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è desumibile in via presuntiva sulla sola base del valore accertato (anche mediante accertamento con adesione) ai fini dell’imposta di registro. La sentenza impugnata è conforme alla regola probatoria normativamente stabilita, essendo pacifico in fatto che il presunto maggiore corrispettivo conseguito dal cedente è stato desunto in via automatica dall’Ufficio sulla base della sola circostanza del maggior valore venale dell’immobile definito dalla parte acquirente mediante accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro.
La sopravvenienza della norma di interpretazione autentica giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, e pertanto non si applica il raddoppio del contributo previsto dall’art. 13 comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
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