CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19303
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Impugnazione a mezzo posta – Mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata – Deposito dell’avviso di ricevimento – Carattere surrogatorio – Legittimità
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.A., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto sul presupposto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992, non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.
La parte intimata non si è costituita.
Con ordinanza interlocutoria n. 14316/2019 questa Corte rinviò la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.
La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell’avviso di ricevimento, potendosi considerare gli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento ai fini della tempestività dell’impugnazione e dall’elenco delle raccomandata timbrato dall’Ufficio postale.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 101 secondo comma c.p.c., avendo la CTR contravvenuto al divieto di decidere la causa sulla base di una questione non oggetto di contraddittorio.
Tale ultima doglianza va esaminata con priorità per ragioni di ordine logico ed è infondata.
Ed invero, questa Corte ha già affermato che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali – cfr. Cass. n. 19372/2015. Erra dunque la ricorrente nel dolersi della rilevazione senza contraddittorio di una questione di natura processuale, qui relativa all’ammissibilità dell’impugnazione.
È invece fondato il primo motivo di ricorso.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza“.
Nella stessa occasione le S.U. hanno ricordato che la giurisprudenza in materia di formalità postali è nel senso che i bollettini di spedizione, i registri di raccomandate e i pacchi in contrassegno costituiscono atti pubblici poiché attestano l’attività svolta dall’impiegato postale, il quale riveste compiti pubblicistici. In particolare, si è riconosciuto che pure il registro della corrispondenza raccomandata in arrivo è considerato atto pubblico, essendo destinato a provare la consegna dei plichi ai destinatari nonché l’apposizione delle firme da parte loro in presenza del pubblico ufficiale al pari dell’avviso di ricevimento (Cass. pen., 23.1-7.2.2003, n. 6274, PM in proc. Chianese, Rv. 223567).
Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello alla sentenza della CTP depositata il 14 maggio 2012 rilevava unicamente il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione ed escludendo in astratto ogni valore agli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento che reca la data ed il timbro postale del 14.2.2013, inoltre non considerando l’avvenuta costituzione tempestiva dell’Ufficio in sede di appello avvenuta il giorno 11.3.2013 – come emerge dall’esame degli atti consentito a questa Corte in relazione alla natura processuale del vizio prospettato – e, dunque, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica dell’appello.
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
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