CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19310
Tributi – IVA – Credito – Mancata presentazione della dichiarazione – Utilizzo dell’eccedenza d’imposta – Legittimità – Prova di sussistenza del credito
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro Soc. F.lli R. di R.M. & C. s.n.c. e i soci M. R. e C. R., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla predetta società, annullando l’avviso di accertamento limitatamente al mancato riconoscimento del credito IVA dell’anno 2010.
La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente lamenta, con il primo ed unico motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. La sentenza d’appello avrebbe errato nel ritenere provata la sussistenza del credito IVA, da parte della società contribuente, legittimamente portato in detrazione nell’anno successivo.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di detraibilità dell’eccedenza IVA, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757/2016; v. anche Cass. n.20051/2017).
Invero, in conformità a detta pronuncia, il giudice d’appello ha riconosciuto l’eccedenza d’imposta asserendo che è pacifico che il credito IVA sia utilizzabile – se sussistente – nell’anno successivo anche nel caso in cui la dichiarazione IVA non sia stata presentata. Nel caso di specie, la società contribuente ha provato la sussistenza del credito IVA, legittimamente portato in detrazione nell’anno successivo. Ed infatti la contribuente, a seguito di alcune omissioni nella compilazione delle dichiarazioni, presentava due dichiarazioni integrative corredate da apposita documentazione.
Tuttavia giova evidenziare che, dalla lettura del ricorso presentato dalla ricorrente, emergerebbe la formulazione di un secondo motivo di ricorso. Difatti, a pag. 14 si legge “Va inoltre, rilevato che le dichiarazioni integrative sono state presentate solo dopo l’invito dell’agenzia alla produzione della documentazione e che la presentazione è avvenuta oltre i termini previsti dal legislatore. A norma dell’art. 2 comma 8 bis del d.P.R. n.322/1998 la dichiarazione integrativa c.d. a favore è ammissibile solo se presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo”.
La ricorrente parrebbe, difatti, enunciare la violazione del termine previsto dal legislatore per la presentazione della dichiarazione integrativa. Deve, pertanto, precisarsi che il motivo – se fosse stato ritualmente dedotto – avrebbe trovato accoglimento in considerazione del fatto che, come sancito dalle Sezioni Unite nella pronuncia su citata, le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall’art.19, comma 1 del d.P.R. n. 633/1972, cioè entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Invero, tale termine non può dirsi rispettato dalla società contribuente alla luce del fatto che le dette dichiarazioni integrative sono state presentate nell’anno 2015, e quindi ben oltre il termine stabilito dalla legge.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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