CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25035 – Sussiste violazione degli articoli 47 e 48 d.P.R. n. 917 del 1986, laddove il giudice d’appello abbia riconosciuto la spettanza della detrazione del 12,50% prevista per le erogazioni periodiche di previdenza complementare, posto che, a norma dell’art. 47, comma 1, lettera h-bis, e 48-bis, comma 1, lettera d, d.P.R. 917 del 1986, all’epoca vigente, l’imponibile è ridotto al 87,50% soltanto per le pensioni complementari erogate “in forma di trattamento periodico