CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25132
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Produzione di documenti nuovi preesistenti al giudizio – Legittimità. – Querela di falso della notifica dell’atto – Sospensione del giudizio – Condizioni
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Milano ,con sentenza n.7418/16 ,sez 9 ,accoglieva il ricorso proposto da C. R. avverso la cartella di pagamento 13920150005605435000 per registro 2012 e l’avviso di liquidazione 2012/001/DI/001002979 per ree. Credito imposta 2012.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che , con sentenza 4906/18, accoglieva l’impugnazione
Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta che erroneamente la Commissione regionale abbia ritenuto ammissibile in appello la produzione dell’avviso di liquidazione con la relativa notifica.
Con il secondo motivo lamenta la mancata sospensione del processo per consentire la presentazione della querela di falso nei confronti della notifica dell’avviso di liquidazione.
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria della ricorrente in quanto tardivamente proposta.
Venendo all’esame dei motivi, il primo è manifestamente infondato in quanto si pone in evidente contrapposizione con il principio giurisprudenziale secondo cui in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ( da ultimo Cass 10972/19; Cass. n. 8927/2018; Cass 6382/2018; Cass 27774/2017;Cass 25449/2017; in precedenza vedi Cass. n. 18907/2011, Cass n. 23616/2011, Cass 655/2014, Cass 3661/2015,, Cass 22776/2015, nonché S.U., n. 1518/2016 e Corte Cost. 199/2017;).
Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.
L’art 39 del d.lgs n. 546/92 stabilisce che ” il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. “
Il presupposto per la sospensione è dunque costituito dalla avvenuta presentazione della querela di falso , in assenza della quale il giudice non è tenuto a sospendere il processo.
E’ incontestato che al momento della richiesta di sospensione la querela non era stata presentata ancorché la causa in appello fosse ormai pendente da tempo ed il documento in contestazione fosse stato depositato unitamente all’atto di impugnazione, per cui la Commissione regionale, con argomentazione conforme al testo normativo , ha correttamente ritenuto di non disporre la sospensione del processo.
Il ricorso va dunque respinto.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002 se dovuto.
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