CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25155 – Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza si verifica solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale. In tema di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è «ex lege» determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standard» in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente