CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25161 – In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria -che prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve, pena la nullità dell’iscrizione, comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento- non è tenuta a dare simile comunicazione anche al comproprietario dell’unità immobiliare suscettiva di ipoteca, non debitore