CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2022, n. 27336 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed è richiesto che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.