CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2022, n. 24859

Omissione contributiva – Contratto di formazione e lavoro – Nuovo progetto – Mancata autorizzazione

Ritenuto in fatto

che, confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Perugia ha ritenuto fondata l’opposizione a cartella esattoriale proposta da A.S.T. spa. La cartella riguardava il pagamento di contributi previdenziali omessi in relazione a lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro presso la società capogruppo T.A.S.T. spa e poi ceduti ad altre imprese del gruppo, tra cui la odierna ricorrente. I contratti di formazione e lavoro erano stati stipulati sulla base di progetti proposti dalla capogruppo, e poi autorizzati, senza che vi fosse stata una successiva autorizzazione di nuovo progetto presentato dall’impresa cessionaria del contratto di lavoro. Sulla base di tale mancata autorizzazione, l’Inps aveva notificato la cartella ritenendo non operante lo sgravio contributivo previsto all’art.3, co.4 d. l. n.726/84, conv. dalla l. n.863/84;

che la sentenza d’appello ha negato che per la cessione di contratti di lavoro tra imprese dello stesso gruppo fosse necessaria una nuova autorizzazione amministrativa in capo all’impresa cessionaria, poiché l’art.16 d. l. n.299/94, conv. dalla l. n.451/94, avrebbe riconosciuto uno spazio di operatività al gruppo di imprese per i profili amministrativi regolanti la materia dei contratti di formazione e lavoro;

che, contro la sentenza, l’Inps, in proprio e come mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, SCCI spa, ricorre per due motivi;

che la società resiste con controricorso, che ha illustrato con successiva memoria.

Considerato in diritto

che, con il primo motivo di ricorso, viene denunciata violazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art.3 d.l. n.726/84, conv. con mod. dalla l. n.863/84, e dell’art.16 d.l. n.299/94, conv. con mod. dalla l. n.451/94. Secondo l’Inps la titolarità del contratto di formazione lavoro non spetta al gruppo di imprese, ma alla singola impresa, come espressamente stabilito dall’art.16 d. l. n.299/94. La cessione del contratto comportava la titolarità in capo all’impresa cessionaria del contratto di formazione e lavoro, sicchè era con riguardo a tale nuova impresa che doveva valutarsi la sussistenza del diritto allo sgravio contributivo, previa autorizzazione amministrativa;

che, con il secondo motivo, viene denunciata violazione della decisione della Commissione CE dell’11.5.1999, notificata alla Repubblica Italiana il 4.6.99, e riguardante le condizioni per poter ritenere legittimi gli aiuti di Stato concessi dall’Italia per l’assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro. Secondo l’Inps spettava alla società cessionaria dimostrare che le condizioni contemplate dalla Commissione fossero state rispettate;

che il primo motivo è fondato e va accolto, determinando l’assorbimento del secondo motivo;

che in base all’art.3, co.1 e 3, d. l. n.863/84, conv. con mod. dalla l. n. 863/84, il contratto di formazione e lavoro attua (v. Cass.5918/98) un preventivo progetto lavorativo proposto dal datore di lavoro e oggetto di autorizzazione da parte della commissione regionale per l’impiego;

che nel caso di specie è pacifico che il progetto autorizzato fu presentato dalla T.A.S.T. spa e che la cessionaria del contratto non ottenne più alcuna autorizzazione;

che l’art. 16 d. l. n. 299/94 conv. con mod. dalla l. n. 451/94, al comma 1, dispone che “anche i gruppi di imprese” “possono stipulare contratti di formazione e lavoro”;

che, tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta alcun accertamento in base al quale la T.A.S.T. spa, stipulando il contratto di formazione e lavoro, abbia agito nella sua qualità di impresa capogruppo in rappresentanza del gruppo societario;

che, oltre a ciò, bisogna considerare il comma 10 del medesimo articolo 16 d. l. n.299/94, secondo cui:

“Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma In capo alle singole imprese.”;

che, dunque, sebbene il comma 1 riferisca la stipula del CFL direttamente al gruppo di imprese, emerge poi dal comma 10 che la titolahtà del rapporto di lavoro resta ferma in capo alla singola impresa. Il gruppo di imprese può presentare il progetto, che può infatti riguardare le vane imprese del gruppo, ma la titolarità del contratto di lavoro con il singolo dipendente rimane in capo alla singola impresa;

che ciò è ulteriormente fatto palese dal citato comma 10, allorché parla di “comando” del singolo lavoratore presso una pluralità di imprese. La legge usa il termine “comando” e non quello di “cessione del contratto”, ad intendere appunto che il lavoratore, benchè distaccato presso diverse imprese del gruppo in base al progetto, rimane assunto dall’impresa che ha presentato il progetto autorizzato. Se la titolarità del rapporto di lavoro non muta per il fatto che il lavoratore sia impiegato presso aziende del gruppo in esecuzione del progetto (in tema di comando, v. Cass.14314/13), e se su detta titolarità in capo all’impresa comandante si impernia il progetto lavorativo autorizzato, appare chiaro che quando al comando si sostituisca una vera e propria cessione del contratto di lavoro, e dunque una nuova titolarità del rapporto in capo ad altra azienda del gruppo, a tale nuova titolarità deve corrispondere un nuovo progetto di lavoro oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 3, co. 3 d. l. n. 863/84;

che, in base alle esposte argomentazioni, segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie concreta, attenendosi alle considerazioni che precedono;

che al giudice del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

accoglie il primo ricorso di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.