CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10695 – Il cd. raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch’essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di “riapertura” o proroga di termini scaduti ne di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti