CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10718
Quantificazione differenze retributive – Elemento Distinto della Retribuzione – Indennità di utilizzazione
Rilevato che
– Con sentenza del 20/05/2014 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da M. Di F. diretta ad ottenere la quantificazione delle differenze retributive pari ad euro 441,05 a titolo di inclusione dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di cui all’accordo dell’8.11.1995 nella base di calcolo dell’assegno pensionabile poi previsto dall’art. 82 CCNL 1996/1999;
– la Corte di secondo grado ha ritenuto che l’EDR CCNL 1995, dovesse essere riassorbito in varie competenze accessorie ed in particolare nell’indennità di utilizzazione, valendo ai soli fini pensionistici e non retributivi, in base a quanto previsto dall’art.73 lettera C del CCNL 1998, di agevole e piana lettura;
– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. Di F., affidandolo a due motivi;
– resiste T. S.p.A. con controricorso;
Considerato che
– con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 73 e 82 del CCNL di settore, in relazione ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., per avere la Corte mal interpretato la volontà dei contraenti dell’accordo 6.2.1998, stipulato contestualmente al CCNL 1998, in cui era stato chiaramente stabilito che a far data dalla sottoscrizione del contratto collettivo ’98 sarebbe stato erogato un ulteriore EDR -distinto e separato da quello di uguale importo già mensilmente spettante- , il quale andava riassorbito nello stesso mese di luglio;
-secondo il ricorrente, quindi, i contraenti collettivi avevano previsto la corresponsione di due elementi EDR, quello del 1995 con valenza retributivo,e contributiva e l’altro, di cui all’accordo 6/2/98, con valenza esclusivamente pensionistica;
– con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.,per essere incorsa la Corte in vizio di ultrapetizione, avendo aderito alla tesi del c.d. assorbimento dell’E.D.R. 8/11/1995;
– entrambi i motivi che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;
-questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n.5979/2013, n.12827/2016, n.13581/2016, n.15635/2016, n.30546/2018) ha affermato che ai fini della determinazione dell’assegno pensionabile va computato anche l’EDR del 1995, diversamente da quanto avviene per gli EDR del 1992 e del 1998;
– il ricorrente, lamentando il riassorbimento dell’emolumento EDR, sovrappone due piani distinti: uno è quello della determinazione dell’assegno personale pensionabile, , che include solo alcuni elementi retributivi, tra cui l’EDR 1995, l’altro è il riassorbimento del 14° EDR 1995 in altre competenze accessorie , quali l’indennità di utilizzazione;
-con l’Accordo 08/11/1995 le parti collettive hanno istituito un 14°EDR e sono stati determinati gli importi delle competenze accessorie da trasformare in EDR, stabilendosi altresì che tale elemento “..sarebbe stato mensilmente riassorbito dall’indennità di utilizzazione , tanto che mensilmente l’importo inserito in busta paga a titolo di EDR è stato portato in detrazione dall’indennità di utilizzazione e dall’indennità quadri – indennità non pensionabili-;
-con il successivo accordo del 6.2.1998, coevo alla stipula del CCNL , i contraenti collettivi hanno apportato una parziale modifica ed un’integrazione all’accordo sull’EDR del 1995 prevedendone un nuovo 14° rateo, il quale si è aggiunto agli altri 13, da erogarsi in concomitanza con l’erogazione dell’assegno personale pensionabile di cui all’art.82 CCNL, da tenersi distinto da quello di uguale importo già mensilmente spettante, che andava riassorbito nello stesso mese di luglio, così che esso non comportava un effettivo incremento patrimoniale in busta paga:
-come chiarito da questa Corte già a partire da Cass. n.21080/2008, la finalità dell’EDR 1995 è stata quella di trasferire una parte degli importi delle competenze accessorie nella retribuzione base in modo tale che divenissero pensionabili (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 7690 del 28/03/2018; Cass. n.13^4 del 04/07/2016);
– tale travaso, tuttavia , al fine di non creare una lievitazione del costo del lavoro, è stato realizzato sì con il meccanismo del “riassorbimento”, ma ha determinato l’ampliamento della retribuzione base , conseguita appunto mediante il riconoscimento di un EDR che incrementava la prima retribuzione base e dunque l’assegno personale pensionabile;
– la corte d’Appello ha pertanto motivato correttamente ritenendo che tale 14° rateo ha valenza esclusivamente pensionistica e non deve quindi essere erogato in quanto riassorbito da altre voci stipendiali;
– per quanto riguarda in particolare, il lamentato vizio di ultrapetizione, va sottolineato che tale vizio ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e ; non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell’esercizio della sua “potestas deciderteli”, resta libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la sussistenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (in questi termini, Cass. n. 11304 del 10/05/2018);
– nel caso di specie risulta evidente che la Corte si sia limitata ad una piana lettura del dettato normativo e contrattuale fornendo, così, l’interpretazione occorrente, già richiamata, ai finì della decisione;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, ¡1 ricorso va respinto;
– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1 -quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1500,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13.