CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2020, n. 7904
Professionisti – Avvocati – Compenso professionale – Convenzione relativa al compenso stipulata con la curatela fallimentare – Importo riconosciuto alla curatela a titolo di spese processuali – Prevalenza del compenso pattuito
Rilevato che
L’avv. N.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale di Bari depositato il 6-2-2018;
con tale decreto il tribunale ha respinto il reclamo dell’avv. M. avverso il provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento di Case di Cura R. s.r.l. aveva liquidato il compenso di 24.800,61 EUR, oltre accessori, per l’attività professionale svolta in relazione a una causa civile definita con sentenza del medesimo tribunale del 6-11-2015;
la curatela del fallimento ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che
I. – il tribunale di Bari ha respinto il reclamo dell’avv. M. osservando che tra il predetto professionista e il Fallimento era stata stipulata una convenzione relativa al compenso, come previsto dall’art. 13 della l. n. 247 del 2012; cosicché doveva ritenersi irrilevante la circostanza che quel compenso fosse risultato poi inferiore all’importo riconosciuto alla curatela a titolo di spese processuali nella ripetuta sentenza del 6-11-2015;
II. – il ricorrente censura la decisione con cinque motivi, così articolati:
(i) violazione o falsa applicazione del divieto di locupletazione del Fallimento, omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.;
(ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 1341 cod. civ., 3 della l. n. 81 del 2017, 9 della l. n. 192 del 1998, 13-bis della l. n. 247 del 2012, per avere il tribunale ritenuto liberamente accettato il compenso previsto “pur in assenza (..) della clausola vessatoria che prevedesse un compenso inferiore a quello determinato dal giudice”;
(iii) violazione o falsa applicazione delle medesime norme per avere il tribunale ritenuto che non fosse applicabile la più recente normativa sul cd. equo compenso alle curatele fallimentari, in via retroattiva;
(iv) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 legge fall. per non avere il tribunale ritenuto applicabile la suddetta norma alla convenzione per la riduzione dei compensi degli avvocati;
(v) violazione dell’art. 31 della Cedu a misura della tutela della dignità del lavoro, da considerare lesa per effetto della riduzione del compenso di circa la metà rispetto a quello ritenuto congruo dalla sentenza che ha definito il giudizio ) relativamente al quale l’opera professionale era stata prestata;
III. – il ricorso è infondato;
il tribunale di Bari ha rigettato il reclamo rilevando che il compenso era stato corrisposto all’avv. M. in base a una convenzione liberamente e anteriormente stipulata con la curatela;
ha soggiunto che la norma sull’equo compenso degli avvocati, di cui all’art. 13-bis della l. n. 247 del 2012, pure invocata in sede di reclamo, non poteva applicarsi alla fattispecie, non solo perché successiva alla convenzione detta, ma anche e soprattutto perché riguardante solo le convenzioni unilateralmente predisposte da imprese bancarie o assicurative e in genere dalle grandi imprese; mentre nel caso concreto la convenzione era stata frutto della libera contrattazione tra le parti, senza possibilità di correlarne la stipulazione a una sorta di abuso di dipendenza economica;
dalla riferita caratteristica, non funzionale a risolvere contenziosi tra le parti, il tribunale ha infine ritenuto che non fosse pertinente neppure il richiamo del professionista all’art. 35 legge fall., onde desumere l’invalidità della transazione per mancata previa autorizzazione del comitato dei creditori;
IV. – merita puntualizzare che la legge 31-12-2012, n. 247, (di riforma della professione forense) ha in generale stabilito, art. 13, che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale, e che la pattuizione dei compensi è libera, salvo il divieto dei patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa;
a loro volta, secondo la medesima previsione, i parametri indicati nell’apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della stessa legge, possono essere applicati “quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”;
questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 21235-13; Cass. n. 1900-17, Cass. n. 14293-18) che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti – e solo in mancanza di quest’ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;
non rilevano, in ipotesi di libera pattuizione del compenso, neppure i minimi tariffari, giacché la previsione di codesti non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, visto che risponde all’interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell’intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni ove a esso contrarie (ancora Cass. n. 17222-11, Cass. 1900-17);
V. – ciò fermo stante, il primo e il quinto mezzo, suscettibili di esame congiunto, non hanno alcun fondamento;
i profili della locupletazione (che si sarebbe determinata in capo al Fallimento indebitamente) e della violazione delle norme sulla dignità del lavoro non sono coerenti con l’avvenuta stipulazione di un valido patto sul compenso, che ha natura negoziale e che quindi suppone doversi far riferimento, quale base della regolamentazione dei livelli di interesse, alla sola volontà delle parti stipulanti, secondo l’interesse economico di ciascuno: in una parola, all’autonomia contrattuale;
la pattuizione non risulta esser stata oggetto di impugnativa con riguardo a eventuali vizi della volontà negoziale;
ciò è dirimente per disattendere la tesi del ricorrente e le stesse conclusioni del procuratore generale: giustappunto in considerazione dell’esistenza di una valida convenzione sul compenso, non può in vero affermarsi che la condanna alle spese contenuta nella sentenza che ha definito la causa di merito (e afferente al distinto rapporto tra la parte soccombente e la parte vittoriosa) vada a costituire un “titolo ulteriore”, non antitetico a quello derivante dalla pattuizione negoziale, come tale spendibile, al posto della pattuizione, nel distinto rapporto tra la parte vittoriosa e il proprio difensore;
VI. – il secondo mezzo è inammissibile;
il riferimento del ricorrente alla vessatorietà o all’abusività della convenzione, in rapporto a una qualche forma (ben vero neppure esplicitata) di abuso che sarebbe stato perpetrato a proprio danno, è del tutto generico e implica una censura in fatto, poiché il tribunale ha invece affermato che la convenzione era stata oggetto di libera negoziazione tra le parti;
del resto è da osservare che lo stesso ricorrente contraddittoriamente assume che la convenzione (di cui pur non è riportato il testo nella sua completezza) non conteneva alcuna clausola vessatoria nel senso indicato (si dice:
“pur in assenza nella convenzione della clausola vessatoria che prevedesse un compenso inferiore a quello determinato dal giudice”); cosicché infine l’argomentazione per tale verso spesa nel ricorso resta totalmente incomprensibile nel significato giuridico;
VII. – il terzo motivo è infondato e in parte è anche privo di specificità;
l’invocato art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 è stato introdotto dal d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla I. 4 dicembre 2017, n. 172, dopo la stipulazione della convenzione di cui trattasi – che è da entrambe le parti hanno indicato esser avvenuta nel 2014;
la norma specificamente prevede (per quanto interessa), da un lato, che le convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività esclusive di avvocato (art. 2, quinto e sesto comma, stessa legge) in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese suddette (salva prova contraria); e dall’altro che, ai fini della stessa norma, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle ripetute convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato;
il ricorrente ne assume la forza retroattiva in virtù dell’avvenuta eliminazione, nella versione originaria della norma stessa, della clausola di decadenza in ordine alla proposizione dell’azione di nullità entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni (art. 1, comma 487, della l. n. 205 del 2017); ma l’assunto è del tutto infondato, poiché la stessa versione originaria, in quanto successiva alla convenzione di cui è causa, non poteva applicarsi retroattivamente;
VIII. – ben vero il ricorrente sostiene che la norma introdotta dal d.l. n. 148 del 2017 abbia valenza interpretativa, e dunque invoca l’applicazione retroattiva sulla base di tale caratteristica;
questa argomentazione è errata sotto più fronti: innanzi tutto perché, secondo la postulazione, la funzione interpretativa sarebbe correlabile alla l. n. 81 del 2017 (cd. jobs act) per i lavoratori autonomi e per i professionisti, e quindi a una legge essa stessa successiva alla convenzione che è posta a base del compenso in questa sede; in secondo luogo perché nessuna valenza di norma interpretativa può essere in verità predicata quanto all’art. 13-bis;
l’art. 13-bis della l. n. 247 del 2012 non ha natura interpretativa e valore retroattivo poiché semplicemente fanno difetto sia l’espressa previsione nel senso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori, che ne avrebbero giustificato l’adozione;
tanto basterebbe a rigettare il motivo di ricorso;
per completezza deve osservarsi che la norma medesima ha un ben limitato spazio di applicazione, essendo relativa alle (sole) convenzioni ivi appositamente richiamate, con “imprese bancarie e assicurative” e con “imprese non rientranti nelle categorie delle microim prese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003”; e dunque non può essere invocata nel distinto caso delle convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento – come nella specie – di attività professionale in favore di procedure fallimentari; le quali in vero non sono ontologicamente catalogabili nel concetto di “imprese”, grandi o piccole che siano – per la differente funzione gestoria loro riservata;
la curatela fallimentare è in linea generale organo della gestione liquidatoria, salvo che non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi dell’art. 104 legge fall. – cosa che peraltro nella specie neppure è dedotta;
IX. – il quarto motivo è inammissibile;
il tribunale ha escluso che la convenzione di cui si parla abbia avuto veste di transazione, e ogni contrario asserto da parte del ricorrente, da associare al riferimento all’art. 35 legge fall., concretizza un sindacato di fatto, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in questa sede di legittimità;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 EURO, di cui 200,00 EURO per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, ove dovuto.
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