CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2020, n. 7904 – Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale, e che la pattuizione dei compensi è libera, salvo il divieto dei patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa