CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2020, n. 7911
Tributi – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Integrale pagamento della somma richiesta da parte del coobbligato in solido – Annullamento dell’avviso e compensazione delle spese di giudizio
Ritenuto che
1. Con rogito del 02/04/2007 Rep. n. 84179/23207 Carlo A. cedeva un fabbricato con annessa area circostante alla Soc. G.I. S.r.l., usufruendo le parti, in sede di registrazione della riduzione dell’aliquota ordinaria nella misura dell’1% in applicazione dell’art. 33, comma 3, I. n. 388 del 2000.
2. Con avviso di liquidazione notificato il 3.4.2009, l’Agenzia dell’Entrare chiedeva il recupero dell’imposta di registro dovuta nella misura ordinaria sul presupposto che l’immobile non rientrava in alcun piano particolareggiato; non era stata stipulata con il Comune, prima del rogito, alcuna convenzione; il programma di intervento era mirato a costruire non solo strutture di alloggiamento, ma anche operative, della Guardia di Finanza.
3. Avverso il suddetto avviso le parti proponevano distinti ricorsi. In particolare, il giudizio proposto dalla G.I. S.r.l. si concludeva con la sentenza n. 120/20/13 depositata il 4.9.2013 della CTR di Roma che respingeva l’appello della contribuente e riconosceva la legittimità dell’avviso impugnato; sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione. La medesima CTR, con riferimento al giudizio proposto dall’odierno ricorrente, con la sentenza n. 4247/14/14, depositata il 25/06/2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto sussistere l’obbligo del suindicato pagamento anche in capo all’A. ex art. 57 d.P.R.131/86, accoglieva l’appello dell’Agenzia dell’Entrate.
4. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. L’Agenzia dell’Entrate si è costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere in ragione del pieno soddisfacimento della pretesa erariale a seguito dell’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto da parte della società coobbligata.
6. In prossimità dell’udienza, parte resistente ha depositato memoria volta a contrastare le conclusioni contenute nella nota ex art. 372 c.p.c. di controparte con le quali si richiede la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali.
Considerato che
1. Con il primo motivo il contribuente deduce, ex art. 360 comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 sul presupposto che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto incentrato su questioni diverse da quelle poste a fondamento del giudizio di primo grado che aveva escluso la solidarietà nel pagamento dell’imposta da parte dell’A. quale coobbligato in solido.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la sentenza della CTR per violazione dell’art. 57 n. 4 del d.p.r. n. 131 del 1986 il quale esclude la solidarietà nell’ipotesi di imposta complementare dovuta per fatto imputabile ad una sola delle parti contraenti.
3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, ex art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 1292 cod. civ, in ordine alla mancata formazione del litisconsorzio necessario nel giudizio proposto dalla G.I. S.r.l.; giudizio nel quale l’A. non era parte.
4. L’Agenzia dell’Entrate con il controricorso, nel chiedere la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, dà conto dell’avvenuto integrale pagamento della somma richiesta da parte della Società G.I. S.r.l., coobbligata in solido dell’A. e chiede il rigetto della domanda integrativa proposta dal ricorrente in ordine alla condanna alle spese di giudizio.
L’avvenuto integrale pagamento delle somme oggetto dell’avviso di liquidazione da parte della Soc. G.I. S.r.l, coobbligato solidale dell’A., determina, di tutta evidenza, il venir meno della legittimità della pretesa erariale, di talché, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo e conseguente annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato.
5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti assumendo rilievo sul punto la circostanza che, con riferimento al giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e la società coobbligata in solido con l’A., il giudicato è intervenuto il 31/10/2014 e, dunque, in epoca successiva alla sentenza oggetto del presente scrutinio. Rileva inoltre, sempre ai fini delle spese, l’insussistenza un orientamento interpretativo di legittimità escludente la responsabilità solidale per imputabilità della causa di decadenza dall’agevolazione ad uno solo dei contraenti (anzi, nel senso della permanenza del vincolo solidale: Cass. n. 23856/16).
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ex art.384 c.p.c., annulla l’avviso di liquidazione impugnato.
Compensa le spese di legittimità e merito.
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