CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32665
Tributi locali – ICI – Accertamento – Locazione – Immobile per finalità commerciali – Denuncia DOCFA
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo (ancorché distinto in 2 censure), nei cui confronti il comune di Latina ha resistito con controricorso, l’ente previdenziale ricorrente censura la sentenza della CTR del Lazio, in tema di avviso d’accertamento ICI per il 2007, per un immobile di proprietà del medesimo ente ma dato in locazione per finalità commerciali, dove si è fatta questione dell’efficacia espansiva o meno, per il presente giudizio, del giudicato sul valore della rendita catastale, intervenuto per le annualità 1998 e 2002.
L’ente ricorrente deduce, da una parte, il vizio di violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 1 comma 162 della legge n. 296/06, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e dall’altra, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (il classamento catastale C/1 non sarebbe stato conseguito con la denuncia DOCFA del 2007, ma era preesistente alla stessa), in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello non avrebbero riconosciuto efficacia ultra annuale alle sentenze passate in cosa giudicate intervenute tra le medesime parti, in relazione al medesimo immobile e relative alle annualità 1998-2002, ed, inoltre, la circostanza di fatto che nell’anno 2007 sarebbe intervenuta una variazione catastale in C/1 che giustificherebbe la diversa categoria commerciale sarebbe frutto di un omesso esame degli atti, in quanto, tale distinzione catastale era già presente negli anni precedenti.
I due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale” (Cass. 4832/15, secondo Cass. n. 12763/14, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici — per soggetti, causa petendi e petitum — ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v. Cass. n. 20029/11, 5727/18, 26457/17, 14303/17, 20257/15, 21395/17).
Nel caso di specie, tra le stesse parti e per lo stesso immobile sono intervenuti le seguenti ordinanze emesse da questa Corte, n. 17761/18 (per l’anno 2008), n. 17762/18 (per l’anno 2009), n. 17763/18 (per l’anno 2010, ) n. 17760/18 (per l’anno 2011), nelle quali sussisteva lo stesso presupposto di fatto, della locazione dell’immobile ad uso commerciale da parte dell’ente previdenziale, a partire dal 2007 che è l’attuale anno in contestazione e che costituisce la circostanza che ha determinato l’ente locale ha variare il valore catastale del bene da € 395.484,63 a € 725.501,47, pertanto, il presupposto d’imposta, pur potenzialmente mutevole, si fonda sulla medesima destinazione d’uso consentita (oltre che sul medesimo contesto territoriale, urbanistico ed edilizio sottostante), che nella presente vicenda è pacificamente quella commerciale (vedi accertamento della CTR) e che fa venire meno i presupposti dell’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. 504/92, per insussistenza del requisito oggettivo (Cass. n. 8870/16, 14226/15).
Mentre, per le annualità 1998, 2000, 2001 e 2002 anch’esse passate in giudicato, tra le stesse parti e per il medesimo immobile, non sono state considerate avere efficacia ultra annuale da questa Corte, con ordinanze n. 17761/18 (per l’anno 2008), n. 17762/18 (per l’anno 2009), n. 17763/18 (per l’anno 2010), n. 17760/18 (per l’anno 2011), perché basate su una diversa situazione di fatto e cioè, su una diversa destinazione d’uso dell’immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Istituto ricorrente a pagare al comune di Latina le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo complessivo di € 1.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.
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