CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28962
Tributi – IVA – Credito maturato – Tardiva presentazione della dichiarazione – Sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione – Riconoscimento del credito da parte del giudice
Rilevato che
– La L. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 4 luglio 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno 2007;
– Dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale cartella si era proceduto al recupero di un credito i.v.a., asseritamente ceduto alla società nell’ambito di un’operazione di conferimento di ramo di azienda, in ragione del fatto che tale credito era maturato nell’anno 2006, in relazione alla quale la relativa dichiarazione era stata presentata tardivamente e, dunque, doveva considerarsi omessa;
– Il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato che la mancata presentazione della dichiarazione i.v.a. relativa all’anno di maturazione del credito non consentiva di ritenere sussistente tale credito;
– Il ricorso è affidato a quattro motivi;
– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Considerato che
– Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, I. 27 luglio 2000, n. 212, per aver l’Amministrazione finanziaria omesso di eseguire un controllo effettivo in ordine alla sussistenza del credito vantato in compensazione, in violazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dalla legge;
– Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una censura indirizzata non già nei confronti della sentenza, bensì dell’operato dell’ufficio;
– Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver il giudice di appello escluso la sussistenza del credito i.v.a. in ragione unicamente dell’omessa tempestiva presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta di maturazione del credito medesimo, benché quest’ultimo fosse stato esercitato con la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo;
– Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972, per aver la Commissione regionale sanzionato la mancata presentazione della dichiarazione con il disconoscimento del diritto di credito spettante;
– Con l’ultimo motivo di ricorso la contribuente lamenta l’omessa, insufficiente e carente motivazione circa un punto controverso della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che la parte avrebbe omesso di porre in essere accertamenti essenziali in ordine all’esistenza del credito;
– Tali motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati;
– Come autorevolmente affermato da questa Corte con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 17757 del 2016 la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, nonché il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, per cui «il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili»;
– Il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto ha fatto conseguire l’insussistenza del credito i.v.a. vantato dalla società alla mera omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo di maturazione di imposta;
– Avrebbe, invece, dovuto valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, nonché la tempestività dell’esercizio del diritto alla detrazione, in relazione al termine previsto dall’art. 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione all’epoca vigente;
– La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
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