CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3933
Cartella esattoriale recante somme per debiti contributivi – Natura di atto amministrativo della cartella e dell’avviso di addebito – Mancanza dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato – Preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo – Non sussiste – Credito previdenziale resta assoggettato ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale
Rilevato che
la Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – con sentenza n. 439 del 2017 rigettava l’appello principale proposto dall’Equitalia Centro S.p.A. avverso la decisione di primo grado che, per quanto solo rileva in questa sede, aveva dichiarato l’estinzione dei crediti contributivi – e delle relative sanzioni – oggetto delle cartelle esattoriali notificate ad A.S. prima del 17 novembre 2004, per intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle stesse;
la Corte territoriale, richiamata la sentenza delle sezioni unite di questa Corte, nr. 23397 del 2016, riteneva applicabile la prescrizione quinquennale anche dopo che il credito oggetto delle cartelle esattoriali fosse divenuto irretrattabile;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate (già Equitalia Centro S.p.A.), affidato ad un unico ed articolato motivo;
sono rimasti intimati A.S. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Rilevato che
con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. – è dedotta violazione dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ma piuttosto quello quinquennale, pur trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore;
le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis cod.proc.civ., poiché la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi nuovi per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. nr. 7155 del 2017); soccorre, in particolare, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilítà del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010)”;
in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”;
allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018); in base alle svolte argomentazioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile: nulla deve provvedersi in merito alle spese del presente giudizio, poiché nessuna attività difensiva è stata svolta dai soggetti intimati;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.