CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4115

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Questioni attinenti al merito sottoposte in sede di controdeduzioni – Sentenza – Vizio di omessa pronuncia – Nullità

Rilevato

Che la contribuente B.C. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR Calabria, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Cosenza, che aveva accolto due ricorsi riuniti, da lei proposti avverso un avviso di accertamento IRPEF 2004 e conseguente cartella di pagamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;

Considerato

Che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la contribuente ha eccepito violazione e falsa applicazione artt. 112, 342 e 346 cod. proc. civ., 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di omesso esame di un punto controverso e decisivo della controversia, in quanto la CTR aveva risolto in senso contrario a quanto ritenuto dalla CTP la questione relativa all’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, escludendo nella specie la sussistenza di detto obbligo, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 24823 del 2015), secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussisteva per l’amministrazione finanziaria alcun obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti ai fini IRPEF, vertendosi in ambito di tributi non armonizzati, per i quali l’obbligo anzidetto vigeva solo per le ipotesi specificamente sanciti dalla legge nazionale; la CTR aveva tuttavia erroneamente ritenuto che nessuna questione rimasta assorbita in primo grado fosse stata riproposta, mentre, al contrario, essa ricorrente, nel costituirsi in appello, aveva riproposto alcune eccezioni rimaste non esaminate nella sentenza di primo grado, in tal modo reinserendole nel dibattito processuale riaperto dall’impugnazione dell’Agenzia delle entrate; e le questioni non esaminate erano:

– l’eccepita irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, siccome consegnato a persona non convivente;

– l’essere stato l’avviso di accertamento impugnato notificato quando erano già spirati i termini per l’esercizio dell’azione amministrativa;

– l’essere stato violato l’art. 2697 comma 1 cod. civ., avendo l’Agenzia delle entrate erroneamente ritenuto inverosimili gli importi delle fatture da lei prodotte per documentare l’esecuzione di lavori eseguiti per rendere edificabili i terreni, da essa ricorrente venduti con realizzo di una plusvalenza, per la quale era stata accertata a suo carico una maggior IRPEF 2004; che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che l’unico motivo di ricorso proposto dalla contribuente è fondato;

che, invero, sussiste il lamentato vizio di omesso esame, da parte della CTR, di questioni attinenti al merito della controversia e regolarmente sottoposte al vaglio del giudice di appello in sede di controdeduzioni, come desumesi dagli stralci di tale atto, riprodotti dalla ricorrente nel suo ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso; che, invero, dall’esame di detti stralci, è emerso che la ricorrente aveva chiesto alla CTR di pronunciarsi sui seguenti tre argomenti:

– l’eccepita irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, siccome consegnato a persona non convivente;

– l’essere stato l’avviso di accertamento impugnato notificato quando erano già spirati i termini per l’esercizio dell’azione amministrativa;

– l’avere l’Agenzia delle entrate erroneamente ritenuto inverosimili gli importi delle fatture prodotte per documentare l’esecuzione di lavori eseguiti per rendere edificabili i terreni, da lei venduti con realizzo di una plusvalenza, per la quale era stata accertato a suo carico una maggior IRPEF 2004; che la CTR, dopo avere correttamente ritenuto insussistente nella specie l’obbligo di contraddittorio preventivo a carico dell’Agenzia delle entrate, non ha trattato dette doglianze, limitandosi ad affermare in maniera del tutto criptica che “nessuna questione rimasta assorbita in prime cure è stata riproposta”;

che, pertanto, emerge con chiarezza che la sentenza impugnata non ha preso in esame le anzidette tre censure proposte dalla ricorrente in sede di appello, con la conseguenza che detta sentenza è da ritenere affetta dal vizio di omessa pronuncia, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., ravvisabile quando il giudice omette di provvedere su alcune richieste, legittimamente formulate da una delle parti ed autonomamente apprezzabili (cfr. Cass. n. 22177 del 2019; Cass. n. 5730 del 2020); che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.