CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4116 – L’impiego non occasionale di lavoro altrui è idoneo a configurare l’esistenza di un’autonoma organizzazione ed è soggetto all’IRAP il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della sua attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del medesimo di personale dipendente