CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4176 – Al fine dell’annullamento del negozio per “incapacità naturale”, a norma dell’art. 428 c.c., non è necessaria l’incapacità totale ed assoluta del soggetto, ma è sufficiente che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente