CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4182
Lavoratori subordinati assunti con contratto di collaborazione a progetto – Omissione contributiva in riferimento a contratti a progetto non riconducibili a progetti specifici – Cartella esattoriale – Verbale ispettivo
Rilevato che
1. con sentenza depositata il 27 novembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha riformato la sentenza di primo grado e ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo dei contributi e sanzioni civili di cui alla cartella esattoriale opposta dalla s.r.l. L.T., per contributi omessi in danno di taluni lavoratori subordinati assunti con contratto di collaborazione a progetto nel periodo 2006-2007;
2. avverso tale pronuncia la s.r.l. L.T. ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a cinque motivi;
3. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso; Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata;
Considerato che
4. i primi due motivi d’impugnazione, con i quali si deduce la nullità della sentenza impugnata per avere statuito sulla carenza di specificità dei contratti a progetto e sulla coincidenza delle attività dedotte nei predetti contratti con quelle svolte dalla società nonostante il giudicato interno sulla specificità dei progetti e l’inammissibilità del gravame dell’INPS, carente di specificità, sono da rigettare perché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto connotato di specificità il gravame svolto dall’Istituto previdenziale a confutazione delle rationes decidendi della pronuncia di prime cure, in ordine all’erronea applicazione, nella specie, della disciplina dei contratti a progetto e all’apprezzamento delle emergenze istruttorie sulla natura delle prestazioni controverse;
5. del pari, sono da rigettare i motivi terzo e quarto, con i quali si introducono varie censure, per violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto i progetti, allegati ai contratti, generici e privi dell’indicazione di un risultato finale da raggiungere, e per avere disatteso il testimoniale acquisito in giudizio sulla genuinità dei rapporti di lavoro controversi (terzo motivo) e attribuito valore confessorio, sulla natura subordinata, alle dichiarazioni del legale rappresentante della società;
6. la Corte territoriale, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, ha escluso la specificità dei progetti perché meramente descrittivi, in modo anche generico, delle mansioni affidate ai collaboratori e integranti le singole fasi dell’attività d’impresa in cui si sostanzia l’oggetto sociale, ha ritenuto l’invalidità dei contratto a progetto per difetto della forma scritta, ha accertato che le mansioni alle quali erano assegnati gli addetti al progetto esaurivano, in sostanza, l’intera attività aziendale sicché, come emerso dalle risultanze documentali, i collaboratori hanno sostanzialmente eseguito il servizio offerto dalla società alla committenza nel quale si concretava l’oggetto dell’attività d’impresa;
7. la Corte di merito ha, inoltre, valorizzato le dichiarazioni rese in sede ispettiva in conformità con l’orientamento consolidato di legittimità secondo il quale i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019);
8. sul tema dell’omissione contributiva in riferimento a contratti a progetto non riconducibili a progetti specifici, questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 2854 del 2020) ha statuito che: «In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (si rinvia ai precedenti richiamati da Cass. n.2854 del 2020 cit.);
9. si è precisato che: a) il primo comma dell’art.69, introduce una vera e propria disposizione sanzionatoria per il caso di mancata riconducibilità del rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico progetto o programma, disponendo tout court che il rapporto «è considerato» di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine, espressione tipica dei casi di c.d. «conversione» del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro); b) una diversa interpretazione, volta a ritenere ammissibile la prova diretta a dimostrare l’insussistenza della subordinazione «presunta» finirebbe per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto e programma, ogni qualvolta il committente riuscisse a dimostrare il carattere autonomo del rapporto contrattuale, che è proprio l’effetto che il legislatore del 2003 intendeva scongiurare; c) questa opzione interpretativa spiega anche la differenza tra la previsione del comma 1 di cui all’art. 69 rispetto al meccanismo sancito dal comma 2 di detta disposizione: benché, invero, entrambe siano sanzionate con l’applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo, laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l’esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa (vedi in tal senso, in motivazione Cass. n.9471 del 2016);
10. l’interpretazione della norma alla quale viene data continuità non induce dubbi di legittimità costituzionale, con riguardo sia agli artt. 3 e 38 Cost. che con riguardo agli artt. 101 e 104 Cost. in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n.399 del 5 dicembre 2008, pervenendo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.86 d.lgs. n.276/2003, ha rimarcato come la novità introdotta dagli artt. 61 e seguenti del d.lgs. cit. risieda proprio nel divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano riconducibili ad un progetto, divieto che risulta giustificato dalla contrarietà di detti rapporti alla norma imperativa che prescrive l’obbligo di utilizzare il nuovo tipo legale di contratto (ex art. 1418 c.c.);
11. la conversione del contratto di lavoro autonomo continuativo, instaurato senza progetto, in rapporto di lavoro subordinato è, pertanto, la conseguenza della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, attraverso la previsione dell’art. 69, comma 1°, d.lgs. n. 276/2003;
12. la tecnica usata è quella della nullità del contratto, che sia stato in concreto posto in essere senza progetto (o senza un progetto specifico), accompagnata dalla sua cd. conversione o trasformazione ope legis mediante la sostituzione di diritto delle clausole invalide con la disciplina inderogabile del rapporto, né si giustificano dubbi di legittimità costituzionale con riguardo alla regola dell’indisponibilità del tipo contrattuale (secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 115 del 1994 e 121 del 1993) posto che la Corte costituzionale ha stabilito il principio secondo cui «spetta al legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, pur non essendo allo stesso consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura»;
13. la definizione legale del contratto a progetto, fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 (abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015, art. 52), prevede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”;
14. la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, tuttavia è necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”;
15. il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato;
16. conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass. n. 7716 del 2016), l’obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell’obiettivo;
17. non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un’attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile;
18. in questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini; e la riprova che per il legislatore “programma” e “progetto” siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lett. b) che il contratto debba contenere la “indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto”, così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell’atto scritto;
19. la “specificità del progetto, programma o fase” diviene dunque l’elemento caratterizzante un legittimo rapporto di lavoro a progetto;
20. nel caso di specie, il suddetto requisito della specificità non è stato previsto nei contratti in relazione ad un progetto o programma, bensì con riferimento ad attività certamente prive di specificità, trattandosi di attività, fra le altre, di adeguamento sistemi di certificazione qualità e certificazione fitosanitaria; commercializzazione prodotti; organizzazione della logistica; gestione contratti di assicurazione;
21. si trattava, dunque, di attività coincidente con la normale attività di impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative della committente, e coincidente, come statuito dalla Corte di merito, con l’attività svolta dal personale dipendente e costituente, pertanto, un mero segmento dell’apparato organizzativo dell’attività produttiva e commerciale svolta dalla società;
22. inammissibile risulta, infine, il quinto motivo, incentrato sulla quantificazione dell’omissione contributiva e con il quale il difetto di specificità della contestazione in ordine al montante contributivo richiesto con la cartella, affermato dalla Corte territoriale, non viene censurato adeguatamente, confutando la statuizione tramite l’allegazione del contenuto e delle sedi di merito ove specifiche contestazioni sarebbero state, invece, introdotte in giudizio;
23. in definitiva, il ricorso va rigettato;
24. segue coerente la condanna alle spese di lite in favore dell’INPS; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata;
25. ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
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