CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5250
Pensione di anzianità – Principio del pro-rata – Criteri di gradualità ed equità fra le generazioni
Con sentenza 2.2.16, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Parma, ha rigettato la domanda del ragionier G. volta il computo della pensione di anzianità in maggior misura rispetto a quella corrisposta quale effetto dell’applicazione dei criteri di determinazione vigenti rationae temporis.
In particolare la corte ha statuito che il diritto a pensione matura solo dopo la presentazione della domanda di pensione sicché potevano legittimamente trovare applicazione i criteri di liquidazione previsti dalla delibera della cassa, in deroga al principio del prò rata, essendo irrilevante il momento di mera maturazione del diritto alla pensione.
Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per tre motivi, cui resiste con controricorso la Cassa. Le parti hanno presentato memorie.
Con i primi due motivi si censura la legittimità costituzionale, in riferimento a numerose norme costituzionali, della legge 296 del 2006, art. 1 comma 763, come interpretata dall’articolo 1 comma 488 legge 147 del 2013. Con il terzo motivo si deduce violazione del principio della riserva di legge di cui all’articolo 23 Cost., in relazione al coefficiente applicabile previsto dal regolamento.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Questa Corte (SU 18136/15 nonché 8179/16) ha già affermato che nel regime previdenziale dettato dalla l. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa in questione) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione l’art. 3, c. 12, della l. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del pro rata; per converso, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1′ gennaio 2007 in poi, trova applicazione l’art. 3, c. 12, della l. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall’art. 1, c. 763, della l. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del prò rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
La questione di conformità alla costituzione della legge in questione è già stata affrontata anche dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenze Cass. n. 24121/14, SU 17742/15 e SU 18136/15), che le ha disattese, osservando -con ampiezza dia argomenti cui qui può farsi rinvio per relationem – che la legge non viola i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto la domanda non è stata riproposta in appello, mentre in primo grado era stata dichiarata assorbita.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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