CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5250 – Per i trattamenti pensionistici maturati dal 1′ gennaio 2007 in poi, trova applicazione l’art. 3, c. 12, della l. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall’art. 1, c. 763, della l. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del prò rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni