CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5279 – L’obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art. 122 cod. proc. civ.) non opera per i documenti in cui trova applicazione invece l’art. 123 cod. proc. civ., norma per la quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto, in relazione a tale documento, il giudice ha facoltà di disporre la traduzione, sia nel caso in cui vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto