CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1166 – L’IVA per gli intrattenimenti, i giochi va determinata forfetariamente, come previsto dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla stessa base imponibile degli intrattenimenti e con le stesse modalità, in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e con esonero dall’obbligo di fatturazione, di registrazione e di dichiarazione