CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1166
Tributi – I.V.A. forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti – Accertamento – Termine
Fatti di causa
Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del 4 dicembre 2012 della Commissione tributaria regionale di Catanzaro, la quale ha respinto l’appello del contribuente contro la prima decisione, a sua volta reiettiva del ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui è stata determinata in euro 85.530,00 la maggiore I.V.A. forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti per l’anno 2004, ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972.
Ha ritenuto che sia infondata l’eccezione di mancanza del presupposto impositivo, basata sul fatto che gli apparecchi sarebbero stati rimossi prima del 31 dicembre 2003, in quanto, al contrario, dai documenti in atti risulta che la rimozione è avvenuta solo il 28 maggio 2004 per 165 apparecchi (ex lett. b) r.d. n. 773 del 1931) e per altri cento, di cui alla lett. c) r.d. n. 773 del 1931, addirittura il 29 dicembre 2004.
Del pari infondata, secondo la decisione impugnata, l’eccezione di “prescrizione”, in quanto, in assenza di dichiarazione ai fini dell’Iva forfetaria sugli intrattenimenti, l’avviso di accertamento doveva essere notificato, ai sensi dell’art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata: onde la notificazione dell’avviso, avvenuta il 1 dicembre 2009, è tempestiva.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Ragioni della decisione
1. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 54, comma 4, 57 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché 14-quinquies e 40 d.P.R. n. 640 del 1972, perché la sentenza impugnata ha applicato le prime norme, e non le seconde, nel decidere circa la tempestività dell’avviso di accertamento, posto che l’I.V.A., nella specie, va determinata forfetariamente, come previsto dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla stessa base imponibile degli intrattenimenti e con le stesse modalità, in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e con esonero dall’obbligo di fatturazione, di registrazione e di dichiarazione.
Non esistendo, quindi, l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, non può operarsi, ai fini della “prescrizione”, il medesimo trattamento delle ipotesi di omissione della dichiarazione dovuta, come previsto dall’art. 57 cit.
Solo in ipotesi di regime ordinario dell’I.V.A. è possibile, secondo la ricorrente, applicare l’art. 57 cit., mentre nello speciale regime I.V.A., ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, il termine di decadenza operante è quello fissato dall’art. 40 d.P.R. n. 640 del 1972: vale a dire, con accertamento del tributo e delle violazioni entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno di commissione della violazione, ossia dal 16 marzo 2004, con consumazione del termine il 16 marzo 2009.
Inoltre, al contribuente è stato notificato un avviso di accertamento, invece che, come dispone l’art. 14- quinques cit., una cartella di pagamento, per il recupero dell’I.V.A. non versata connessa all’imposta sugli intrattenimenti.
2. – Il motivo è fondato.
L’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce: «Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. (…) I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione (…); per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari…».
Dal suo canto, l’art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, prevede che «L’accertamento del tributo e delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione».
L’interpretazione letterale dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 depone, dunque, nel senso dell’esonero dall’obbligo di dichiarazione ed in coerenza con la lettura ad essa data dal contribuente.
Il contrario assunto dell’Agenzia delle entrate si fonda sull’ultimo periodo dell’art. 14-quinquies d.P.R. n. 640 del 1972, secondo cui «per tutto quanto non previsto dagli artt. 14-ter e -quater si applica la disciplina Iva».
Tuttavia, l’inoltro di avviso di accertamento, anziché della cartella discendente da controllo automatico, non è conforme alla disciplina: posto che, se l’I.V.A. accertata in base alle stesse regole previste per l’i.s.i. ed è determinata in via forfetaria, e se, per il contenzioso I.V.A. in materia, si applica la disciplina del contenzioso i.s.i., l’Ufficio, qualora abbia ritardato ad effettuare il controllo e non abbia emesso la cartella nei termini, non può disapplicare la predetta regola adottando un avviso non previsto e non necessario.
3. – La sentenza impugnata va dunque cassata; pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso del contribuente.
4. – Le spese vengono interamente compensate per la parziale novità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente; compensa le spese fra le parti per intero.
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