CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 987 – In assenza di disposizioni derogatorie del principio di infrazionabilità dell’anzianità di servizio contenuta nel richiamato art. 2 del d.lgs n. 103 del 2000, deve ritenersi che la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge italiana, all’esito della opzione di cui all’art. 2, comma 5, del richiamato decreto legislativo, non ha comportato alcuna interruzione giuridica tra il rapporto sorto in virtù di tale contratto