CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1268
Tributi – Condoni – Definizione agevolata liti pendenti ex art. 6, D.L. n. 193 del 2016 – Perfezionamento – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Premesso che
La società contribuente G. M. SRL e i soci G. A. e G. M. hanno impugnato tre avvisi di accertamento con i quali, a seguito di PVC, si recuperavano maggiori IRAP e IVA a carico della società in relazione al periodo di imposta 2005 e – in considerazione del fatto che la società contribuente rivestiva in tale periodo di imposta la forma giuridica di società di persone – si recuperava per trasparenza maggiore IRPEF a carico dei soci;
che con l’avviso di accertamento nei confronti della società si contestava l’inattendibilità della contabilità, recuperandosi costi indeducibili in quanto non inerenti e non certi, con particolare riferimento a fatture relative a contratto di subappalto con G. Costruzioni di G. L. & C. SAS;
che la CTP di Pistoia ha parzialmente accolto i ricorsi, ritenendo insussistente un quadro indiziario pregnante, con la sola eccezione dei recuperi attinenti a schede carburanti e ai costi di ristorazione;
che la CTR della Toscana, con sentenza in data 9 dicembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sussistente un quadro indiziario adeguato, alla luce della genericità della documentazione prodotta, della anomalie rilevate in relazione al contratto di subappalto, nonché del vantaggio fiscale conseguente alla compensazione dei maggiori ricavi con le perdite di gestione, ritenendosi – infine – congrua nel quantum la ricostruzione del costo effettivo delle prestazioni in subappalto operata dall’Ufficio;
che hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti affidato a otto motivi e che l’Ufficio si è costituito ai solo fini della partecipazione all’udienza di discussione;
Considerato che
La società contribuente ha depositato memoria, con la quale ha dedotto che sono state emesse a termini dell’art. 68 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 tre cartelle di pagamento in relazione agli avvisi di accertamento per cui è causa, precisamente cartella n. 08920150000589784001 a carico della società, notificata alla socia G., per IVA, IRAP, sanzioni e accessori (doc. 1), cartella n. 08920150000981200000 a carico della socia G. per IRPEF e accessori (doc. 2) e cartella n. 08920150000985240000 a carico del socio G. per IRPEF e accessori (doc. 3);
che i contribuenti hanno dichiarato di essersi avvalsi della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (docc. 1-bis e 3-bis), allegando di avere ottemperato alla suddetta definizione agevolata, chiedendo – pertanto – dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
che l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha fatto pervenire istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, dando atto che i contribuenti hanno provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
che le spese restano a carico della parte che le hanno anticipate ex art. 46, terzo comma, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
che non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782);
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.