CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16162 – Il principio della non contestazione è quella di cui all’art. 115 c.p.c., in base alla quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita vanno posti a fondamento della decisione, alla pari delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, e precisato che la “non contestazione” consiste in un contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio