CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2022, n. 19622 – Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro), debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità