CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2018, n. 18906
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento analitico-induttivo – Dichiarazione dei redditi – Contenzioso tributario
Rilevato che
M.M. con tre motivi ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 14/08/11, depositata il 25.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana;
ha riferito che nell’esercizio della professione di tassista in Firenze in data 25 maggio 2009 riceveva notifica dell’avviso di accertamento R5010100115/2009, relativo all’anno 2004, ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con l’atto impositivo era accertato un maggior reddito di € 39.797,00 ai fini Irpef, un valore della produzione di € 47.920,00 ai fini Irap, minori costi pari ad € 443,00. Ne conseguiva la contestazione di maggiori imposte pari ad € 15.219,00, oltre sanzioni amministrative e addizionali. L’accertamento era stato avviato perché, pur nella formale regolarità delle scritture contabili, erano ritenuti poco credibili i ricavi e i compensi dichiarati. L’Amministrazione pertanto aveva avviato un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39 cit. e 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. In I. n. 427 del 1993. Era seguito il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie toscane, che in primo e secondo grado avevano rigettato le ragioni del contribuente.
Il M. censura la sentenza del giudice d’appello:
con il primo motivo per motivazione insufficiente e conseguente erronea applicazione dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. in I. n. 427 del 1993, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 , n. 5 c.p.c., oltre che per violazione dell’art. 14, co. 6, del dlgs. n. 422 del 1997, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti indicati nell’art. 62 sexies per legittimare l’accertamento analitico induttivo; con il secondo motivo per illogicità e insufficienza della motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in particolare in ordine alla determinazione di percorrenza media di una corsa, nonché in ordine alle modalità di determinazione del costo della corsa media;
con il terzo motivo per motivazione insufficiente e conseguente erronea applicazione dell’art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. , per aver erroneamente ritenuto supportata la ricostruzione induttiva dei ricavi da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Ha chiesto la cassazione della sentenza e la decisione nel merito, con annullamento dell’atto impositivo.
Si è costituita l’Agenzia, che nell’opporsi alle avverse ragioni ha sostenuto l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del secondo e del terzo.
Considerato che
Esaminando il primo motivo, anche superando le riserve sulla commistione di vizi di motivazione e vizi di legge, esso è infondato.
Premessa la reiterata affermazione che gli studi di settore costituiscono, come desumibile dal citato art. 62 sexies, solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente e che tale accertamento può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità agli stessi dei ricavi aziendali dichiarati (Cass., Sez. 5, sent. n. 20060 del 2014; sent. n. 23096/2012), la sentenza dei giudici regionali ha valorizzato, condividendo l’analisi dei dati emersi nel corso dell’accertamento fiscale, taluni elementi dai quali ha desunto l’irragionevolezza e l’abnormità dei redditi dichiarati dal contribuente. A tal fine ha valutato i riscontri dei corrispettivi e delle schede carburante, la piattezza dei consumi, a fronte di chilometraggi ben diversificati da trimestre a trimestre, la piattezza degli incassi, sempre costantemente pari ad € 1.700,00 al mese, pur a fronte dello svolgimento del lavoro in una città turistica come Firenze, con necessari mutamenti stagionali; ha valutato l’antieconomicità dell’attività, evidenziando un prezzo medio al km in contrasto con le tariffe concordate con le categorie di settore ed il Comune di Firenze, tutto ciò giustificando ampiamente, nella logica ricostruzione del giudice tributario, l’accertamento analitico-induttivo. La possibilità di una diversa lettura dei dati, come pretende il contribuente, implica la pretesa di una valutazione di merito da parte del giudice di legittimità, allo stesso inibita, perché il controllo sul vizio di motivazione non gli attribuisce il potere di riesame del merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cfr. Cass., Sez 5, ord. n. 19547/2017; sent. n. 17477/2007). Nel caso di specie affermare ad esempio, come fa il M., che un numero maggiore di chilometri percorsi nel trimestre non necessariamente va ricondotto a maggior lavoro, ma alla circostanza ad esempio dell’uso promiscuo dell’automezzo e della possibilità che in quel periodo il contribuente si sarebbe concesso un viaggio-vacanza con il taxi, non prova nulla, perché, a parte la necessità di provare quanto affermato, trattasi di una ricostruzione alternativa, che però non è neppure sufficiente ad evidenziare incongruenze nel ragionamento del giudice d’appello, sicchè il controllo di legittimità è ampiamente superato.
Inammissibile è la seconda censura, che in concreto insiste sull’incongruenza e mancanza di riscontri relativamente ai dati assunti dall’Ufficio e valorizzati dal giudice d’appello a conferma dell’accertamento analitico-induttivo. In particolare la difesa del contribuente punta l’indice sulla inesistenza di riscontri relativi alla lunghezza della corsa media, indicata in km. 3,2, che non avrebbe basi obiettive a differenza di quanto afferma la sentenza (la quale rinvia a studi statistici commissionati dal Comune di Firenze, disconosciuti dal contribuente). Stessa cosa si afferma con riguardo alla “costruzione” del costo medio di una corsa. Sui punti controversi la difesa della Agenzia ribadisce l’esistenza di riscontri oggettivi dei dati utilizzati. Prescindendo tuttavia dalle controverse circostanze fattuali, per un verso la censura del contribuente appare diretta al provvedimento impositivo dell’Ufficio prima ancora che alla motivazione della sentenza, per altro verso soffre in ogni caso del difetto di autosufficienza, perché omette di riprodurre i passaggi delle difese, in primo come in secondo grado, in cui è stata eccepita l’infondatezza e l’assenza di riscontri oggettivi dei dati ora contestati. Ancora una volta si chiede inammissibilmente al giudice di legittimità di rivalutare nel merito la vicenda.
Il rigetto del secondo motivo assorbe l’esame del terzo, perché anche in questo caso si insiste in un rivalutazione di merito della vicenda, invocando un malgoverno dei principi regolatori delle prove presuntive, di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. Ma così non ci si avvede che le censure, se ricondotte nel vizio di motivazione, sono superate dalle osservazioni già illustrate; se invece si riferiscono alla violazione di legge, dovevano costituire motivo di doglianza ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per cui anche sotto questo profilo sono inammissibili.
Considerato che
in conclusione il ricorso va rigettato e all’esito del giudizio deve seguire la soccombenza del M. nelle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il M. a rifondere alla Agenzia le spese di causa, che si liquidano in € 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.