CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2018, n. 19000
Tributi – Accertamento induttivo – Rettifica del reddito di impresa – Costi per acquisti inesistenti – Compensazione con corrispondenti ricavi fittizi – Onere di prova a carico del contribuente
Premesso che e considerato che
1. Con sentenza in data 29 settembre 2010, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia dichiarava illegittimo l’avviso emesso dalla Agenzia delle Entrate in rettifica, ai fini IRPEF ed ILOR, della dichiarazione presentata da A.C. relativamente al reddito d’impresa dell’anno 1990, sul motivo che la rettifica, riferita alla fatturazione per operazioni inesistenti, era stata eseguita aumentando l’imponibile dichiarato dei costi di tali operazioni, senza però sottrarre dall’ammontare del reddito dichiarato i ricavi corrispondenti alle medesime operazioni.
2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi con i quali rispettivamente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che la commissione abbia immotivatamente assunto che, a fronte di costi fittizi, debbano di necessità esservi ricavi fittizi; e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la commissione abbia falsamente applicato gli artt. 39, comma 1, lett. d) e 54 del d.P.R. 600/73, l’art.21, comma 7, del d.P.R. 633/72, gli artt. 54 e 55 del d.P.R. 917/1986 e l’art. 2697 c.c. in quanto ha annullato l’avviso, basato sul legittimo impiego del metodo induttivo, ritenendo che l’ufficio, corrispondentemente all’aumento dell’imponibile per i costi delle operazioni ritenute fittizie, avrebbe dovuto ridurre i redditi dichiarati in ragione dei ricavi non conseguiti; senza considerare che non vi è alcun nesso di implicazione necessaria tra costi dichiarati per operazioni inesistenti e ammontare dei ricavi dichiarati, e che degli eventuali minori ricavi il contribuente non aveva dato prova;
3. il contribuente non ha svolto difese;
4. i motivi di ricorso, connessi e pertanto suscettivi di esame congiunto, sono fondati in quanto la commissione tributaria regionale della Puglia non ha rispettato il dovere motivazionale sancito dall’art. 36 d.lgs. 546/92 annullando l’avviso senza dar conto del fatto che il contribuente, come era suo onere ex art. 2697 c.c., avesse dimostrato la sussistenza di ricavi fittizi, riconducibili alle operazioni inesistenti contestategli dalla amministrazione, e da quest’ultima trascurati nel rideterminare l’imponibile;
5. occorre infatti evidenziare che non c’è simmetria, né automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati, e che ai sensi dell’art. 8, co.2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla I. 26 aprile 2012, n. 44 (“Non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”), sopravvenuto ma applicabile retroattivamente in quanto più favorevole del previgente art. 4 bis dell’art. 14 della I. 24 dicembre 1993, n. 537, spetta al contribuente provare la specifica relazione di “diretta afferenza” tra i componenti positivi (ricavi) ed i componenti negativi relativi a beni non effettivamente scambiati (sul punto, vedasi già Cass. sentenza n. 7896 del 20/04/2016; v. anche Cass. 21189/14 e 25967/13);
6. la sentenza deve quindi essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia, nonché per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 18231 depositata il 26 giugno 2023 - Sia ove il metodo di accertamento sia analitico-induttivo, sia ove venga utilizzato il metodo di accertamento induttivo cosiddetto "puro", potrebbe effettivamente violare i…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 5586 depositata il 23 febbraio 2023 - In caso di accertamento induttivo in senso stretto (o “puro”), l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26790 - In materia di fatture relative ad operazioni inesistenti è rimesso all'Amministrazione fornire un riscontro istruttorio - eventualmente anche tramite uno o più elementi indiziari gravi,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 10820 depositata il 24 aprile 2023 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50362 depositata il 12 dicembre 2019 - L'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23110 depositata il 25 luglio 2022 - In materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…