CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2018, n. 19017 – n tema di ricorso per cassazione qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto – Recesso datoriale dal patto di non concorrenza – Mancato svolgimento di attività concorrenziale in danno della società