CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2018, n. 19017
Lavoro – Recesso datoriale dal patto di non concorrenza – Mancato svolgimento di attività concorrenziale in danno della società – Documentazione
Rilevato
1. che il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso di M.B., ha dichiarato la nullità del recesso unilaterale della società datrice dal patto di non concorrenza stipulato tra la detta B. e A.I. s.p.a. in data 19.2.1999 ed il diritto della prima al corrispettivo previsto, quantificato in misura pari a € 31.933, 92, corrispondente all’importo della retribuzione mensile netta per 24 mesi;
2. che la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la originaria domanda; il giudice di appello, premesso di condividere l’affermazione del primo giudice in merito alla illegittimità del recesso datoriale dal patto di non concorrenza, recesso fondato su previsione assimilabile ad una condizione meramente potestativa la quale alterava il sinallagma contrattuale esponendo il lavoratore all’incertezza circa la durata del rapporto e, quindi, alla convenienza economica all’assunzione del vincolo medesimo, premesso, inoltre, che la nullità della detta clausola, ritenuta non essenziale, non comportava, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ. la nullità dell’intero negozio, ha ritenuto che alcun corrispettivo poteva essere riconosciuto alla B., non avendo questa, per come non contestato, provveduto ad inviare <<quanto meno per i primi due mesi e 15 giorni del singolo trimestre>>, la documentazione idonea a comprovare il mancato svolgimento di attività concorrenziale in danno della società; all’invio di tale documentazione, era, infatti, condizionato, secondo quanto concordato tra le parti, il corrispettivo previsto;
3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.B. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a due motivi;
M.B. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale di A. s.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Considerato
1. che con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non contestata la circostanza dell’omesso invio da parte della B. della documentazione destinata ad attestare il rispetto da parte della ex dipendente del patto di non concorrenza e per avere omesso di esaminare i documenti comprovanti l’invio della prescritte comunicazioni;
2. che con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza di secondo grado sul rilievo della mancata valutazione delle prove e della violazione della regola di distribuzione dell’onere probatorio;
3. che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1358, 1375, 1460, comma 2, e 2697 cod. civ.; sostiene, in sintesi, che l’obbligo attinente al periodico invio della documentazione destinata ad attestare l’osservanza del patto di non concorrenza aveva finalità esclusivamente probatoria di talché, essendo pacifico in causa il rispetto del patto di non concorrenza da parte della B., era comunque dovuto il corrispettivo previsto; assume, inoltre, che una volta che A. s.p.a. aveva denunziato unilateralmente il patto, la richiesta di invio della documentazione si configurava come obbligo meramente formale, contrario al principio di buona fede sancito dagli artt. 1175, 1358,1375 e 1460 cod. civ.;
4. che con il primo motivo di ricorso incidentale A.I. s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2125 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, censurando la sentenza impugnata per avere affermato la illegittimità della clausola, inserita nel patto di non concorrenza, che consentiva alla società la facoltà di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza;
5. che con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 cod. civ.; assume l’errore della sentenza impugnata per non avere il giudice di appello, una volta ravvisata la nullità della clausola che consentiva l’unilaterale recesso della società, ritenuto che la stessa travolgesse l’intero patto di non concorrenza, trattandosi di una clausola essenziale;
6. che in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall’art. 111 Cost., si ritiene, per il principio della ragione più liquida (Cass. 19/08/2016 n. 17214; Cass 28/05/2014 n. 12002), di invertire l’ordine delle questioni da trattare, per cui vengono esaminati per primi i motivi del ricorso principale; il rigetto dei motivi di ricorso principale incidentale, rende, infatti superfluo l’esame dei motivi di ricorso principale dal cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun risultato utile per la A.. s.p.a., stante la statuizione di integrale rigetto dell’originaria domanda adottata dal giudice di appello;
7. che il primo ed il secondo motivo di ricorso principale, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono da respingere. Parte ricorrente, pur criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto non contestato il mancato invio della prescritta documentazione e, quindi, pur facendo valere, in tesi, l’errata applicazione del principio di non contestazione, omette, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di dimostrare, mediante la adeguata esposizione della vicenda processuale ed in particolare mediante la trascrizione delle allegazioni e deduzioni espresse a riguardo dalle parti nei propri atti (Cass. 13/10/2016 n. 20637; Cass. 09/08/2016 n. 16655), che la questione del mancato invio della documentazione richiesta a dimostrazione dell’osservanza del patto di non concorrenza costituiva questione controversa e non pacifica. Quanto ora osservato in punto di inidoneità della censura articolata a inficiare la affermazione di non contestazione dell’inosservanza dell’onere a carico della B. previsto dal patto di non concorrenza rende inconferenti le deduzioni di parte ricorrente intese a denunziare la omessa considerazione della documentazione versata in atti atteso che la pacificità della circostanza del mancato invio rendeva superflua ogni verifica probatoria (Cass. 14/01/2004 n. 405; Cass. Sez. Un. 23/01/2002 n. 761);
8. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Invero la specifica questione della contrarietà a buona fede della condotta di A. s.p.a. la quale, pur illegittimamente receduta dal patto di non concorrenza, aveva rifiutato di corrispondere il compenso pattuito a controparte allegando il mancato espletamento di una formalità prescritta in funzione meramente probatoria, questione implicante accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dalla sentenza impugnata;
8.1. che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le altre, Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540);
8.2. che la censura articolata non è conforme a tali prescrizioni in quanto parte ricorrente non chiarisce se ed in che termini la questione relativa alla conformità e correttezza a buona fede del rifiuto di A. s.p.a. a corrispondere il compenso era stata ritualmente dedotta in primo grado e riproposta nel giudizio di appello;
9. che alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere respinto con effetto di assorbimento dell’esame dei motivi di ricorso incidentale dall’eventuale accoglimento dei quali A. s.p.a. non potrebbe conseguire alcun risultato utile ulteriore rispetto a quello scaturito dal rigetto del ricorso principale;
10. che le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale . Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.