CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19225 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per l’accertamento sintetico l’obbligo del contraddittorio endoprocedimetale è stato introdotto dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità detto contraddittorio risulta essere una mera facoltà