CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19225
Tributi – Accertamento – Cessione immobili – Prova a capo del contribuente – Contenzioso tribtuario
Ritenuto che
S.D. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiore IRPEF-IVA per l’anno 2008 – emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – ha accolto l’appello dell’Ufficio.
La CTR ha rilevato che, nonostante “sia stato ampiamente consentito al contribuente di controdedurre”, la prova delle disponibilità finanziarie, conseguite alla pretesa cessione dell’immobile e interessanti anche le annualità in esame, non sia stata fornita e le affermazioni sul reddito dei congiunti non siano idonee, nella quantità evidenziata, a scalfire la presunzione legale”.
L’Agenzia si costituisce con controricorso.
La ricorrente deposita memoria.
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nonché della circolare esplicativa 49/07 dell’Agenzia delle Entrate, oltreché dei principi giurisprudenziali (Cass. n. 18322/2013, n. 23554/2012, n. 8995/2014 e n. 7339/2015), per aver la CTR ritenuto legittimo l’accertamento nonostante: la mancanza dell’invito, di cui al comma 7 dell’art. 38 d.p.r.cit.; la mancata considerazione nell’avviso di accertamento dell’esito del contraddittorio, posto che le presunzioni di cui al redditometro devono essere convalidate all’esito del contraddittorio instaurato con il contribuente. Censura altresì la sentenza impugnata, stante la carenza dei presupposti per l’emissione dell’avviso impugnato, in ordina alla incongruenza del reddito dichiarato per due periodi d’imposta.
Quanto a tale ultima censura, sulla esistenza in concreto delle condizioni di applicabilità del redditometro, con specifico riferimento allo scostamento del reddito dichiarato per due annualità – non affrontata nella sentenza impugnata – la questione va dichiarata inammissibile, non avendo la contribuente dimostrato di averla proposta nei gradi di merito.
Per il resto il ricorso è infondato.
Giova premettere che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, per l’accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimetale è stato introdotto dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità detto contraddittorio risulta essere una mera facoltà (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ord.n. 11283 del 31/05/2016).
Dalla sentenza impugnata emerge che l’avviso di accertamento riguarda l’anno di imposta 2008, restando, quindi, escluso dall’applicazione del nuovo redditometro, non avente efficacia retroattiva (Cass. n. 11393/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ord. 10394 del 2016).
Esclusa, quindi, la portata retroattiva, l’esame del ricorso deve effettuarsi alla stregua della disciplina vigente ratione temporis.
Costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo cui l’accertamento effettuato con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai dd. mm. Del 10 settembre e 19 novembre 1992, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass. n. 27811 del 31/10/2018; Cass. sez. 6 – 5, n. 16912 del 10/08/2016).
Va aggiunto che tali fattori-indice fondano una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (Cass. n. 17487/2016).
Quanto alla Circolare ministeriale 101/E del 1999 e al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 febbraio 2009, richiamati dalla ricorrente, va precisato che ad essi non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, trattandosi di atti interni della Pubblica Amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario (v. Cass. 237/2009; tra le altre Cass. n. 14619 del 2000).
Ha, pertanto, la CTR correttamente applicato i superiori principi, per cui il ricorso va rigettato e le spese liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del comma 1 – bis dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento alle spese, liquidate in € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del comma 1 – bis dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12695 depositata il 21 aprile 2022 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi armonizzati di un obbligo generale…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7582 - In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 22 del d.l.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19082 del 14 giugno 2022 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l'amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22156 depositata il 13 luglio 2022 - L’applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all'articolo 12 legge n. 212 del 2000 postula lo svolgimento di accessi, ispezioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 giugno 2019, n. 15153 - In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…