CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15290
Dichiarazione di dissenso rispetto all’esito della CTU – Deposito del ricorso ordinario – Decadenza
Rilevato che
Il Tribunale di Termini Imerese con decreto del 7.3.2018, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato la decadenza di C.G. dalla facoltà di proporre giudizio di merito. Il tribunale, dopo aver rilevato che era decorso il termine fissato dall’art. 445 bis c.p.c. co. 4, e che la ricorrente non aveva fatto seguire alla dichiarazione di dissenso rispetto all’esito della ctu, il deposito del ricorso ordinario nei tempi stabiliti dalla disposizione richiamata, aveva dichiarato la decadenza, solo provvedendo sulle spese del giudizio.
Avverso tale decisione proponeva ricorso la Chiappone affidato a un unico motivo. L’Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
1) Con unico motivo è dedotta la violazione ed errata applicazione dell’art. 445 bis co.5 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver, il tribunale, erroneamente dichiarato la decadenza (con decreto denominato di archiviazione) dalla facoltà di proporre giudizio di merito senza disporre la omologa del requisito sanitario già accertato.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha chiarito che “il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonché la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano infatti di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del c.t.u. ai sensi del comma 4 e consentono alla controparte di ottenere dal giudice dell’a.t.p.o. il decreto di omologazione delle stesse” (Cass. n. 8533/2015).
In coerenza con il principio richiamato, non considerato dal tribunale adito, a cui si intende dare seguito, deve accogliersi il ricorso, cassarsi il provvedimento dichiarativo della decadenza e rinviarsi la causa al tribunale di Termini Imerese, altro Giudice, perché provveda in applicazione degli esposti principi, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto dichiarativo della decadenza e rinvia la causa al Tribunale di Termini Imerese, diverso giudice, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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