CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12081
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Crediti tributari – Notificazione
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, pur avendo il Collegio disposto la rinnovazione della notifica del ricorso a carico del concessionario, a seguito di ordinanza interlocutoria del 13.9.17 (depositata in cancelleria il 31.10.2017), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnativa di alcune cartelle di pagamento per crediti tributari, lamentando la violazione dell’art. 26 primo comma del DPR n. 602/73, e dell’art. 60 del DPR n. 600/73, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto illegittima la notifica delle cartelle impugnate nel presente giudizio, perché consegnate al portiere senza aver inviato successivamente la seconda raccomandata informativa.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Infatti, per quanto riguarda la necessità dell’invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del DPR n. 602/73, “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo” (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10, secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l’invio della raccomandata informativa – Cass. n. 12181/13 -). Sulla specialità della notifica, ex art. 26 del DPR n. 602/73 rispetto all’art. 60 del DPR n. 600/72, v. Cass. nn. 3254/16, 23341/15. I giudici d’appello si sono manifestamente discostati dai superiori principi.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
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