CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12096
Rapporto di lavoro subordinato – Differenze retributive non corrisposte – CCNL Lavoro Domestico
Rilevato
che la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 25 giugno 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra L.M. ed il (…) – CAV di Cagliari dal 23 dicembre 1997 al 15 settembre 1998, ha condannato quest’ultimo al pagamento della somma in favore della lavoratrice pari ad euro 1.942,27, oltre accessori, a titolo di differenze retributive non corrisposte;
che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale la M. con 2 motivi, cui ha resistito il CAV con controricorso contenente impugnazione incidentale affidata a 5 motivi (rubricati in sei paragrafi); che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi; che entrambe le parti hanno depositato memorie;
Considerato
che i motivi del ricorso principale della M. denunciano: il primo violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo, per avere la Corte territoriale ritenuto di applicare, al fine di quantificare gli importi dovuti alla lavoratrice, il CCNL Lavoro Domestico in luogo di quello delle Cooperative Sociali, invocato a sostegno della domanda introduttiva; il secondo violazione di legge, con riferimento agli artt. 115, 132 c.p.c. e 111 Cost., assumendo che la ricostruzione del rapporto in termini tali da ridurre significativamente l’effettiva consistenza della prestazione lavorativa della M. “non trova riscontro negli atti di causa ed anzitutto nella prospettazione della ricorrente”;
che i motivi del ricorso incidentale dell’associazione di volontariato denunciano: “Nullità della sentenza. Violazione dell’art. Ili, comma sesto Cost. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c.. Apparenza della motivazione”, censurando la radicale contraddittorietà della motivazione che ha portato la Corte sarda a ritenere la sussistenza della subordinazione (primo motivo); “Violazione dell’art. 111 Cost.”, censurando la stessa motivazione sotto il profilo dell’error in iudicando (secondo motivo); “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2729 c.c.”, per avere la sentenza impugnata ritenuto integrata la subordinazione in difetto del vincolo d’orario, dell’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa, del potere disciplinare, etc. (terzo motivo); “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti. In particolare: omesso esame delle sentenze Trib. Cagliari n. 823/06 e Trib. Cagliari, sez. lav., n. 204/2004”, rese fra il CAV ed enti previdenziali e Direzione provinciale del lavoro, aventi ad oggetto la qualificazione in termini di non subordinazione del rapporto tra la M. e l’associazione (quarto motivo, rubricato al n. 5); “Nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia su di una eccezione proposta dal CAV nel giudizio di merito” in ordine alla gratuità del lavoro prestato (quinto motivo, rubricato al n. 6);
che i motivi del ricorso incidentale dell’associazione, avente natura pregiudiziale in quanto investe la sentenza impugnata circa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro con i caratteri della subordinazione, risultano fondati nei sensi e nei limiti espressi dalla motivazione che segue;
che, infatti, la Corte cagliaritana, dopo avere premesso di ritenere “condivisibili (le) osservazioni formulate dalla difesa del … – CAV di Cagliari” che aveva resistito alla domanda della M. deducendo la natura non subordinata del rapporto, ha rilevato che “dalla compiuta istruttoria è emerso che quando la M. ha iniziato il proprio rapporto con il CAV, entrando a far parte dell’associazione, nessuno all’interno del CAV, e nemmeno il Presidente, le ha mai imposto dei turni di presenza”; che “questi venivano concordati direttamente con altri volontari, sulla base delle esigenze personali di ciascuno; la M., come gli altri volontari, era libera di presentarsi o meno presso la casa-famiglia; capitava che i volontari all’ultimo momento avessero degli imprevisti, ed in tal caso provvedevano loro stessi a contattare un altro volontario per farsi sostituire”; che “la M., poiché svolgeva contemporaneamente anche altre attività, sceglieva i propri turni sulla base delle sue personali esigenze e fino al giugno 1998 svolgeva turni esclusivamente notturni perché lavorava di giorno come assistente domiciliare”;
che in prosieguo la Corte, dopo avere genericamente richiamato le deposizioni di taluni testi senza riportarne il contenuto, asserisce che “l’attività risulta essere stata prestata sotto la diretta sorveglianza della Presidente dell’Associazione, con piena osservanza delle disposizioni impartite direttamente dalla stessa, ed osservando giorni ed orari di lavoro in turnazione con i colleghi” e conclude per la condanna dell’associazione al pagamento di differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato;
che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito come l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; che si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016); in ossequio si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) ovvero che è nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass. n. 7402 del 2017);
che tale vizio radicale è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata la quale presenta le su esposte affermazioni inconciliabili in ordine alla presenza o meno dell’assoggettamento della M. al vincolo della subordinazione, in ogni caso non rendendo percepibile, per la mancanza di riferimenti specifici ai contenuti dell’istruttoria esaminata, l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, esponendo le parti all’arbitrio del mero enunciato assertivo e precludendo a questa Corte di comprendere in qual modo ed in quale senso siano stati apprezzati gli indici sintomatici della subordinazione;
che dunque il ricorso incidentale va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che provvederà nuovamente sull’appello proposto dalla M. avverso la sentenza 10/20 dicembre 2010 del Tribunale di Cagliari, regolando anche le spese; resta assorbito il ricorso principale sul quantum una volta che debba essere nuovamente delibato l’an;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale della società, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese; dichiara assorbito il ricorso principale della M..
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