CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13377
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Redditometro – Onere probatorio in capo ai contribuenti
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 52/38/11 depositata in data 26/7/2011, con la quale la CTR del Piemonte, in riforma della decisione di primo grado ha annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei coniugi M.F. e L.E., con i quali, in applicazione del redditometro sono stati rideterminati i redditi dichiarati ai fini IRPEF, dai contribuenti per gli anni d’imposta 2005-2006;
per quanto qui rileva, la CTR ha ritenuto che i contribuenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 4° comma, del d.P.R. n. 600/73, abbiano correttamente comprovato di avere, per le spese sostenute, attinto a capitali e utili pregressi, e che nel caso di accertamento sintetico, l’onere probatorio incombente sul contribuente possa essere soddisfatto, laddove, quest’ultimo fornisca prova del possesso di risorse finanziarie che giustichino il mantenimento di beni indicativi della maggiore capacità contributiva;
avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo;
M.F. ed E.L., ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Considerato che
1. con l’unico motivo dedotto parte ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 38, comma sesto, del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR ritenuto assolto l’onere probatorio incombente in capo ai contribuenti, affermando che l’art. 38, comma sesto, del d.P.R. n. 600/73, “sebbene imponga di fornire la prova contraria della disponibilità di altra fonte di finanziamento delle spese accertate come incompatibili rispetto al reddito dichiarato, non richiede alcun collegamento tra fonte alternativa e spese se non quello della compatibilità ed idoneità di detta fonte alla copertura delle spese stesse”;
2. il ricorso s’appalesa fondato per le ragioni che di seguito si espongono;
3. va, preliminarmente, rilevato come “il thema decidendum” sia rappresentato, dallo stabilire e chiarire quale sia il contenuto e confine della prova contraria incombente sul contribuente, nel caso quale quello che occupa, di accertamento del reddito con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, comma sesto, del d.P.R. n. 600/73;
4. sul punto, questa Corte, a partire con la sentenza n. 8995/14, ha chiarito che l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, a condizione che ai sensi del citato art. 38 del d.P.R. n. 600/73, “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;
5. ciò posto, rileva il Collegio come la norma in questione, nella sua espressione letterale sopra richiamata, richieda qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), atteso che, tale disposizione, pur non prescrivendo esplicitamente la prova che gli ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, impone, comunque, che il contribuente esibisca una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto, o sia, verosimilmente, potuto accadere;
6. di conseguenza, gli elementi, qualificanti l’onere probatorio che incombe sul contribuente, vanno individuati nell’esistenza di tali redditi ulteriori e della durata del relativo possesso in capo al contribuente, poiché il menzionato art. 38, assolve alla finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di redditi a cui riferire la maggiore capacità contributiva accertata con il ricorso al metodo sintetico;
7. nella specie, quindi, ha errato la CTR nel ritenere che i contribuenti abbiano assolto all’onere probatorio su di essi gravante, solo documentando l’esistenza di redditi alternativi, e senza la produzione di ulteriori elementi che attestassero della durata del possesso dei suddetti redditi;
8. per quanto precede, il ricorso va, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR del Piemonte che, in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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