CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13430
Esposizione all’amianto – Riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva – Certificazione INAIL
Rilevato che
1. con sentenza dell’11 luglio 2013, la Corte di Appello di Genova, in riforma della decisione del Tribunale in sede, rigettava la domanda proposta da G.B. nei confronti dell’INPS ed intesa alla declaratoria del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ex art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche, in relazione all’attività lavorativa svolta alle dipendenze della I. s.p.a. (stabilimento di Cornigliano) con mansioni di rettificatore prima e, poi, di operatore TOC (torneria cilindri) nell’ambito della laminazione a freddo nel periodo dal 3 giugno 1980 al 31 dicembre 1992;
2. la Corte territoriale, per quello ancora di rilievo in questa sede, all’esito della rinnovata consulenza tecnica e disattesa l’istanza di sostituzione del consulente ex art. 196 cod. proc. civ., riteneva non provata l’esposizione al rischio nei cantieri esterni nei quali il ricorrente aveva lavorato ed inferiore alla soglia di legge l’esposizione a rischio dimostrata;
3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B. affidato a quattro motivi cui resiste l’INPS con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
Considerato che
4. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 13 della L. 27 marzo 1992 n. 257, 18, comma 8, L. 31 luglio 2002 n. 179, 1 L. 24 dicembre 2007 n. 247, 47 L. 24 novembre 2003 n. 326, 18 della L. 31 luglio 2002 n. 179, 2697 cod. civ., nonché del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12/3/2008, del D.M. 27/10/2004 e della circolare INAIL direzione generale-direzione centrale prestazioni n. 90 del 29/12/2004: omesso rilievo dell’illegittimità della revoca INAIL per carenza dei presupposti ed insufficienza della motivazione dell’atto del 23/1/2009 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte d’Appello di Genova non aveva preso neppure in considerazione le argomentazioni difensive del ricorrente circa l’illegittimità del provvedimento di revoca della certificazione INAIL (già proposte in primo grado e richiamate in sede di discussione in appello), provvedimento emesso senza alcuna verifica di diritto e di fatto; si sottolinea come l’indagine penale non aveva coinvolto la posizione del ricorrente e che la verifica incidentale della legittimità dell’atto da parte del giudice ordinario avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione del medesimo, avendo esso ricorrente sempre svolto attività di “rettificatore TOC” come riportata nell’atto di certificazione INAIL del 15 aprile 2002 risultando comprovata dal curriculum professionale rilasciato dall’azienda e non contestato dall’INPS, né dall’INAIL né dalla Procura di Genova, talché appariva arbitrario l’annullamento dell’atto; con la conseguenza che, rientrando la qualifica rivestita dal B. tra quelle elencate negli atti d’indirizzo del Ministero del Lavoro I. nn. 576 e 475 non sarebbe stato necessario accertare specificamente il superamento della soglia di legge. Con il secondo motivo viene denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e discusso dalle parti nonché difetto di motivazione: in ordine al rinnovo della CTU disposto dalla Corte senza uno specifico quesito dando così luogo ad una mera ripetizione dell’indagine già «espletata in primo grado; per essersi discostato dalle conclusioni dell’ausiliare dopo averle definite convincenti. Con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in particolare, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla contestata inattendibilità della CTU per pregiudizio, conflitto d’interessi e devianza dai criteri della letteratura scientifica in materia e dai controlli in uso nella comunità scientifica (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) avendo la Corte di merito omesso sia ogni valutazione in merito all’attendibilità del CTU sia di motivare le ragioni per le quali aveva disatteso le osservazioni critiche sollevate nei confronti dell’operato dell’ausiliare. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione delle norme di diritto nonché omessa insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) nonché violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 21 nonies L. n. 241/1990, nonché degli artt. 24 e 113 Cost. in relazione al D.M. n. 27 ottobre 2004 e violazione dell’art. 12 Preleggi, lamentando che il provvedimento di revoca non rispondeva alle norme citate e la sentenza non aveva adeguatamente motivato sul punto;
5. con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. il ricorrente evidenzia che, dopo il deposito del ricorso, è stata promulgata la L. 190 del 23/12/2014 la quale, all’art. 1, comma 112, dispone: <<Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione dei rati arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per il conseguimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della L 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva>>. Rileva che, essendo egli in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione, quest’ultima deve trovare applicazione al caso di specie, talché non si può tenere conto del provvedimento del 5 novembre 2009 che aveva annullato la dichiarazione di esposizione a suo tempo rilasciatagli dall’ente sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro. Chiede, pertanto, poiché la disciplina di cui alla nuova norma è applicabile a tutti i giudizi in corso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio;
6. i rilievi di cui alla memoria sono fondati nel caso di specie. Ed invero, come è stato già affermato in precedenti pronunce (Cass. 16/10/2015, n. 20988, seguita da Cass., ord. 22/12/2016, n. 26817 e Cass. 12 gennaio 2018 n. 694), lo ius superveniens deve ritenersi rilevante ai fini della decisione alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale «Nel giudizio di legittimità, lo “ius superveniens”, che introduca una nuova disciplina dei rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria» (Cass. 26817 del 22/12/2016; Cass. 16 ottobre 2015 n. 20988). Orbene, dalla esposizione delle censure si evince, infatti, con chiarezza che le doglianze di cui al primo motivo investono direttamente il provvedimento caducatorio della certificazione rilasciata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per il conseguimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della I. 27 marzo 1992, n. 257; la questione investita dal novum normativo deve pertanto reputarsi rientrare nell’ambito della materia devoluta all’esame di questa Corte con l’impugnazione, secondo i dettami della citata giurisprudenza;
7. pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione che provvederà alla verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della nuova disciplina ed anche in ordine alle spese del presente giudizio; le ulteriori censure risultano assorbite;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.