CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13203
Credito contributivo INPS – Opposizione a ruolo esattoriale – Retribuzione assoggettata a contribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL
Ritenuto che
Con sentenza del 19.3.15, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 10.10.13 del tribunale di Arezzo che aveva accolto l’opposizione a ruolo esattoriale proposta dal signor S. e dichiarato non dovuta la somma di euro oltre 3700 per contributi e somme aggiuntive relativi a quattordicesime mensilità dovute – ex articolo 48 CCNL settore agricolo e florovivaistico – ai dipendenti nel periodo 2005-2008.
In particolare, la corte territoriale, determinato il minimale contributivo ex articolo 1 decreto legge 338/89 convertito in legge 389/89, in relazione alle retribuzioni applicate sulla base del contratto collettivo applicato dall’impresa, in quanto di maggior favore rispetto a quello di settore, e considerato che tale contratto (pur recando un trattamento complessivo di maggior favore) non prevedeva la corresponsione di quattordicesima mensilità, ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell’INPS di commisurare i contributi sulla quattordicesima mensilità.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste il contribuente con controricorso.
Considerato che
Con unico motivo si deduce – ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione dell’articolo 12 legge 153/1969 (come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 314/97), dell’articolo 1 decreto legge 338/89 convertito in legge 389/89 (come interpretato autenticamente dall’articolo 2 comma 25 legge 549/95), e dell’articolo 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che nel 2007 la retribuzione assoggettata a contribuzione era inferiore a quella prevista dal CCNL applicabile.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che nessun rilievo ha mosso l’INPS per gli anni 2005, 2006 e 2008, con conseguente formazione del giudicato interno sull’insussistenza del relativo credito contributivo dell’INPS.
Quanto all’anno 2007, occorre preliminarmente rilevare che l’INPS non ha indicato in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, gli elementi dei contratti da comparare al fine di porre la Corte in condizione di verificare l’esistenza di differenze nel trattamento complessivo, limitandosi a richiamare documenti estranei al ricorso e non in esso riportati neppure per la parte rilevante.
Nel merito, la Corte d’Appello ha correttamente rilevato (e l’INPS nulla ha dedotto al riguardo) che tra la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo di settore e quella prevista da quello applicato dall’impresa vi era nel 2007 una differenza di €30, differenza che era dovuta alla discrasia temporale dei rinnovi contrattuali dei due settori e che è stata recuperata ampiamente nell’anno seguente una volta intervenuto il rinnovo contrattuale del contratto applicato.
Nessuna violazione risulta, infine, in ordine all’articolo 2697 c.c..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Inps al pagamento del spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.