CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7334 – L’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo di cui all’art. 6 della legge n. 482 del 1985 può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario (o comunque di riferimento), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento