CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7344
Tributi – Credito d’imposta per riduzione degli oneri gravanti sul gasolio per autotrazione – Impresa di autotrasporto conto terzi – Automezzi di proprietà locati senza conducente ad altre imprese – Esclusione del beneficio
Ritenuto che
– la F. S.r.l. ha impugnato con distinti ricorsi avverso l’atto di disconoscimento parziale del diritto al rimborso per l’anno 2010 e l’avviso di pagamento mediante il quale l’Ufficio delle Dogane di Piacenza aveva recuperato il credito derivante dalla dichiarazione di riduzione degli oneri gravanti sul gasolio per autotrazione per l’anno 2009, presentata indicando consumi di automezzi di proprietà della ricorrente, ma dati in locazione senza conducente alle ditte T.R. Service S.r.l. (con sede in Romania), T.R. International S.r.l. (con sede in Romania), F. Ltf (con sede in Bulgaria), T.C.D.M. (con sede in Bosnia);
– la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 116/02/13, depositata il 26 luglio 2013, ha accolto le doglianze della società contribuente;
– la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle dogane, ritenendo che la normativa di cui al d.P.R. n. 277/2000 non impedisca la fruizione dell’agevolazione per l’attività di autotrasporto svolta con le modalità adottate dalla F.;
– l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;
– la società contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane lamenta la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 277/2000 in relazione all’art. 1 del d.lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Parte ricorrente contesta l’interpretazione delle norme contenuta nella sentenza impugnata, ritenendo che nei casi di contratti di locazione senza conducente, la domanda di agevolazione non può essere presentata dall’intestatario del contratto (concedente), bensì da colui che utilizza il veicolo a titolo di noleggio (esercente nazionale o comunitario), il quale sarà tenuto ad allegare anche copia del contratto;
– il motivo è fondato;
– la lettura delle disposizioni richiamate del d.P.R. n. 277/2000 evidenzia che il beneficio viene riconosciuto all’utilizzatore effettivo del mezzo di trasporto. Se l’articolo 1, comma 2, prevede che per “esercenti le attività di autotrasporto merci”, ai fini del regolamento, si intendono “le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell’albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all’art. 32 della medesima legge ed iscritte nell’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d’ora in avanti denominate “esercenti nazionali”, l’articolo 3, comma 6, prescrive la necessità di indicare nel prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione, i dati del proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facoltà di compera o di contratto di noleggio di cui all’art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (locazione senza conducente), l’intestatario dei predetti contratti. Risulta pertanto necessario il possesso dell’autoveicolo;
– tale lettura viene avvalorata nell’ambito della Circolare n. 4/D del 23/02/2016 dell’Agenzia delle dogane, che ha fornito chiarimenti in merito alla riconoscibilità del credito d’imposta sul gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto con riguardo alle diverse forme ammesse di titolarità giuridica dell’autoveicolo utilizzato, non contemplando le forme di disponibilità del veicolo contenute nell’articolo 3, comma 6, del d.P.R. 277/2000 l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. La Circolare ha chiarito che la normativa deve essere letta come una richiesta obbligatoria per l’esercente di un titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio per cui si chiede rimborso/compensazione. Pertanto, il rimborso può essere richiesto anche per forme di disponibilità non presenti nel d.P.R. n. 277/2000, sempre che chi ne fa richiesta sia il legittimo possessore del veicolo;
– nel caso di specie, la società contribuente ha disposto l’affidamento del trasporto a terzi, per cui non aveva più il possesso né la disponibilità del mezzo, per cui la fattispecie non rientra nell’ambito delle previsioni della normativa di riferimento, essendo inoltre estranea alla ratio della disciplina;
– l’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza e, non essendo necessario nessun altro accertamento di merito, i ricorsi originari devono essere rigettati;
– le spese del giudizio di merito vengono integralmente compensate, tenuto conto delle questioni affrontate e dell’esito del processo, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo il merito, rigetta i ricorsi originari. Compensa le spese della fase di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali di legittimità che si liquidano in € 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
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