CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7384
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Vizio di omessa o apparente motivazione
Fatti di causa
1. In data 15 dicembre 2008, la società contribuente era destinataria di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003, con ripresa a tassazione ai fini Ires ed Irap di costi ritenuti indeducibili nella misura del 40% rispetto al dichiarato e con ripresa del 100% dell’Iva così detratta.
L’atto impositivo trovava radice nella convocazione della contribuente per avvio del contradditorio procedimentale – in tesi – notificato il 10 aprile 2008, ma disatteso dalla contribuente perché asseritamente mai ricevuto. Non di meno, veniva esperito tentativo di accertamento con adesione, evidenziando la mancata ricezione dell’invito a comparire ed allegando la documentazione contabile per l’anno di imposta in questione.
2. Infruttuosamente conclusa la procedura di adesione, il primo I grado di giudizio esitava nell’annullamento degli atti impositivi, ritenendo adeguate le giustificazioni apportate dalla parte contribuente. Sull’appello dell’Ufficio, la sentenza era integralmente riformata, donde ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a cinque motivi di gravame, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.
Ragioni della decisione
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza ex art. 1, comma 2, e 36, d.lgs. n. 546/1992, nonché art. 118 disp. att. cpc; nella sostanza si protesta che la gravata sentenza sia sfornita degli elementi essenziali. Il motivo può essere trattato congiuntamente al seguente.
2. Con il secondo motivo si prospetta ancora violazione dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza, omessa motivazione o motivazione apparente, nella sostanza ritenendo che non si possano desumere le circostanze di fatto, le ragioni di diritto e l’iter logico che ha condotto il giudicante alla statuizione.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; Cass. V, 24313/2018.
Tale è la sentenza in esame, la cui lettura non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico che la sostiene.
I motivi sono dunque fondati ed assorbenti dei successivi proposti attinenti all’onere della prova, al libero convincimento del giudice, all’omesso esame di fatto controverso e decisivo.
II ricorso, in definitiva, è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per le ragioni attinte dai motivi primo e secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.